F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 167/CSA pubblicata il 18 Febbraio 2022 – S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Decisione n. 167/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 161/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 161/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Pol. Santa Maria 

Cilento a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.02.2022, il dott. Savio Picone e udito l’avv. Giovanni Calabrese;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Roberto Masullo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022), in relazione alla gara Pol. Santa Maria Cilento / Gelbison del 23.1.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere colpito un avversario con un pugno da terra”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di normale contrasto di gioco, ovvero di condotta non violenta, poiché in sintesi: al minuto 42’ del primo tempo, il Masullo (Pol. Santa Maria Cilento) ed il Graziani (Gelbison) si sarebbero incrociati nella corsa, cadendo entrambi a terra; nel rialzarsi, il Masullo sarebbe stato trattenuto dal Graziani ed avrebbe perciò tentato di liberarsi; egli non avrebbe posto in essere alcun gesto violento nei confronti dell’avversario; il Graziani non avrebbe subito conseguenze apprezzabili; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.

A supporto, la Pol. Santa Maria Cilento ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 4 febbraio 2022, è comparso l’avv. Giovanni Calabrese per la parte reclamante il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha insistito per la riduzione della squalifica. 

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

In rito, non è applicabile la procedura d’urgenza invocata dalla Pol. Santa Maria Cilento nel proprio reclamo, qualificato “d’urgenza ex art. 74 C.G.S.”, ma depositato nei termini ordinari, dopo l’inoltro di rituale preannuncio. Ne discende che il presente procedimento deve seguire il rito ordinario disciplinato dagli artt. 71, 72 e 73 C.G.S.

Sempre in rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S.: si legge nel referto che il Masullo “(…) Finito a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario, lo colpiva con un pugno al volto da terra”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S., prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Masullo, che ha colpito l’avversario con un pugno volontario e al volto.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo proposto dalla Pol. Santa Maria Cilento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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