F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 168/CSA pubblicata il 18 Febbraio 2022 – S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Decisione n. 168/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 162/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Andrea Galli – Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 162/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento  a r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.01.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.02.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Giovanni Calabrese per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento A R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio Dirigente Responsabile, Sig. Di Stefano Salvatore, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 35/CS del 26.02.2022), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone I, Pol. Santa Maria Cilento/Gebilson del 23.01.2022.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/2/2022 al Dirigente Responsabile della Pol. Santa Maria Cilento, Sig. Di Stefano Salvatore, “Per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco rivolgendo con fare minaccioso, espressione offensiva al Direttore di gara. Successivamente correva verso l'A.A. e gli rivolgeva espressioni irriguardose (RAA)”

La reclamante ha chiesto, in via principale, la riduzione della sanzione al presofferto e, in via subordinata, nella misura ritenuta di giustizia, sostenendo che il Dirigente non avrebbe posto in essere la propria condotta secondo la dinamica e il tenore risultanti dal referto arbitrale, tanto che non avrebbe mai fatto ingresso all’interno del terreno di giuoco e non avrebbe proferito le espressioni a lui addebitate. A supporto, la Pol. Santa Maria Cilento ha prodotto delle immagini televisive fornite da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 febbraio 2022 è comparso per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Giovanni Calabrese, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. 

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente giova osservare come nel caso di specie non risulti applicabile la procedura d’urgenza invocata dalla Pol. Santa Maria Cilento nel proprio reclamo, qualificato “d’urgenza ex art.74 CGS”, ma depositato nei termini ordinari, dopo l’inoltro di rituale preannuncio nei medesimi termini ordinari e senza richiamo alcuno alla procedura d’urgenza. Di tal che il presente procedimento deve seguire l’iter disciplinato dagli artt.71, 72 e 73 del C.G.S.

Sempre in via preliminare, va disatteso il richiamo all’ausilio delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti le chiare previsioni codicistiche di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta che “il signor DI STEFANO SALVATORE con atteggiamento minaccioso e urlando <<che cazzo fai coglione>> correva entrando sul terreno di gioco verso AE. Arrivato quasi all'altezza del cerchio di centrocampo si voltava e correva velocemente verso di me, che mi trovavo sulla linea laterale davanti alla panchina della squadra ospitata, proferendomi testuali parole <<che cazzo combinate, voi siete pazzi>>”.

Tali risultanze smentiscono la versione della Pol. Santa Maria Cilento circa la difforme ricostruzione dell’episodio.

Questa Corte, tuttavia, ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga come i fatti refertati, seppur censurabili poiché integranti una condotta certamente ingiuriosa e irriguardosa, siano stati comunque realizzati in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e siano ascrivibili a un unico comportamento irriguardoso continuato (cfr., in relazione alla continuazione, inter alia, C.S.A., SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; Sez. II, 19 novembre 2019, n. 82).

Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, la quale appare eccessivamente afflittiva, anche in ragione del calendario del campionato in programma sino al 15/02/2022, che prevede due turni infrasettimanali (2 e 9 febbraio) ricadenti nell’arco di tempo coperto dalla sanzione inflitta in primo grado, che, di fatto, si tradurrebbe nella squalifica per 5 giornate effettive di gara.

In definitiva, sulla scorta di quanto precede, si reputa congruo rideterminare la misura della squalifica in tre giornate complessive.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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