FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 17/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GIORDANO MAIORANO VENEZIANO BROCCIA SSD AKRAGAS 218 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Sonia GIORDANO, Stefano MAIORANO, Alessandra Nicoletta VENEZIANO BROCCIA e della società SSD AKRAGAS 2018 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
SONIA GIORDANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Akragas 2018 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al Sig. Stefano Maiorano di partecipare in qualità di calciatore alla gara del Campionato Regionale di Eccellenza Siciliana SSD Akragas 2018 SRL – Unitas Sciacca Calcio del 12/09/2021, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica per una gara effettiva in forza di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 208 del 1 luglio 2021 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti;
STEFANO MAIORANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Akragas 2018 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato in qualità di calciatore, nelle file della SSD Akragas 2018 SRL, alla gara del Campionato Regionale di Eccellenza Siciliana SSD Akragas 2018 SRL – Unitas Sciacca Calcio del 12/09/2021 nonostante dovesse ancora scontare la squalifica per una gara effettiva in forza di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 208 del 1 luglio 2021 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti;
ALESSANDRA NICOLETTA VENEZIANO BROCCIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società SSD Akragas 2018 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la distinta della società SSD Akragas 2018 SRL consegnata all’arbitro in occasione della gara valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Siciliana SSD Akragas 2018 SRL – Unitas Sciacca Calcio del 12/09/2021, nella quale è inserito il nominativo del sig. Stefano Maiorano, attestando così in maniera non veridica la legittima parteciazione di tale calciatore all’incontro appena indicato;
SSD AKRAGAS 2018 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sonia GIORDANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AKRAGAS 2018 SRL, Stefano MAIORANO e Alessandra Nicoletta VENEZIANO BROCCIA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Sonia GIORDANO, di 2 (due) giornate effettive di squalifica per il Sig. Stefano MAIORANO, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Alessandra Nicoletta VENEZIANO BROCCIA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica per la società SSD AKRAGAS 2018 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.