C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 13/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 59 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.107 del 19.01.2018 (squalifica calciatore BHA Ibrahima fino al 30.3.2018).
RECLAMO nr. 59 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.107 del 19.01.2018 (squalifica calciatore BHA Ibrahima fino al 30.3.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in primo grado il giudice sportivo sanzionava con la squalifica fino al 30.3.2018 il comportamento del calciatore Bha Ibrahima che a gioco fermo "si avventava su un avversario e gli metteva le mani attorno al collo". Lo stesso, mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione, aveva una discussione con un avversario e colpiva con due pugni il portiere della squadra ospite nel frattempo accorso per dividere i due calciatori. La reclamante contesta l’equità della sanzione in base all’assunto secondo cui il ragazzo avrebbe esclusivamente reagito, e non in modo violento, a continue provocazioni e offese di stampo razzista. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro. La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata. La gravità dei fatti rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 28.2.2018. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica al Sig. BHA Ibrahima a tutto il 28.2.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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