C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 07/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di: Sig.VIOLANTE Sebastiano Angelo, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Ivan Franceschini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (Stagione sportiva 2015/2016), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matr. 74898) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di:

Sig.VIOLANTE Sebastiano Angelo, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Ivan Franceschini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (Stagione sportiva 2015/2016), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matr. 74898) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.

 

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 29/pf/17-18 avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della Società Calcio Gallico Catona della somma di € 9.995,00 nei confronti dell’allenatore Sig. Ivan Franceschini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n. 6 della stagione 2015/2016)”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 2 agosto 2017 al n. 29pfi 17-18, osservava che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Prove documentali: a) comunicazione della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/02/2017, pervenuta alla Procura Federale in data 14/02/2017 prot. n. 8653, con cui si trasmettevano gli atti relativi al mancato pagamento nei termini da parte della società A.S.D. Calcio Gallico Catona a favore dell’allenatore sig. Ivan Franceschini delle somme dovute come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 13/06/2016 Prot. 68/56 come da C.U. n. 6 punto 27;

b) raccomandata della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 26/07/2016 inviata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona e da questi ricevuta in data 03/08/2016 con cui si invitava la stessa, in ottemperanza a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 13/06/2016 Prot. 68/56 come da C.U. n. 6 punto 27, a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento, della quietanza liberatoria e del documento d’identità dell’allenatore regolarmente datati e firmati dallo stesso; c) comunicazione del 23/06/2016 prot. 68/56 inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in riferimento alla decisione dallo stesso assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo n° 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (stagione sportiva 2015/2016) e comunicata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona mediante raccomandata A/R notificata in data 30.06.2016; d) C.U. n. 6 stagione sportiva 2015/2016 del 13/06/2016 contenente la decisione relativa al reclamo n. 68/56 ed avente ad oggetto la controversia insorta tra l’allenatore sig. Ivan Franceschini e la società A.S.D. Calcio Gallico Catona; e) raccomandata A/R inviata il 30/01/2017 dal sig. Ivan Franceschini alla Procura Federale FIGC (prot. 8426 del 09/02/2017) ed alla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria con cui lamentava il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Calcio Gallico Catona; f) censimento relativo alla stagione 2015/2016 e 2016/2017 della A.S.D. Calcio Gallico Catona; considerato che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: - in data 13/06/2016 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore sig. Ivan Franceschini condannava la società A.S.D. Calcio Gallico Catona al pagamento in favore dello stesso della somma di € 9.000,00 quale premio di tesseramento ed € 961,20 quale rimborso spese ed € 34,00 per interessi e quindi per un totale di € 9.995,20; - la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30.06.2016; - la società A.S.D. Calcio Gallico Catona non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; considerato che il comma 13, dell’art. 94 ter, delle NOIF testualmente cita “Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere le seguenti violazioni poste in essere dai seguenti soggetti: -sig. VIOLANTE Sebastiano Angelo, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore Sig. Ivan Franceschini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (stagione sportiva 2015/2016), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matr. 74898) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; preso atto che, ai sensi dell’art. 32 quinquies, comma 5, del C.G.S., in data 21 settembre 2017 al sig. Sebastiano Angelo Violante nonché alla società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA veniva notificata la Comunicazione di Conclusione Indagini, in Via Saracena Santa Domenica snc - cap. 89135 Reggio di Calabria (RC) - restituita dalle Poste Italiane con la dicitura “piego non ritirato”, per compiuta giacenza; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il sig. VIOLANTE Sebastiano Angelo, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona; 2) la società A.S.D. Calcio Gallico Catona (matr. 74898). IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: 1. al sig. Violante Sebastiano Angelo inibizione di mesi sei; 2. alla A.S.D. Calcio Gallico Catona un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018. Alla citata riunione comparivano, anche: - l'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano Angelo, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona anch’egli presente, e per la suddetta Società.

Il Tribunale prendeva atto dell’istanza istruttoria proposta dai deferiti nel corso della riunione, sospendeva il procedimento riservandosi la decisione che assumeva con ordinanza notificata alle parti, di seguito integralmente riprodotta: ORDINANZA Il Tribunale Federale Territoriale, sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri osserva: L’Avv. Salvatore Antonio Lo Presti, nell’interesse del sig. Violante e del Calcio Gallico Catona, con eccezione sollevata durante il dibattimento, ha chiesto che venga dichiarata l’assoluta nullità della notifica alle parti degli atti relativi al presente procedimento, (comunicazione di conclusione delle indagini e atto di deferimento davanti il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria), in quanto effettuata presso l’indirizzo della sede sociale della Società, Campo sportivo Gallico in via Saracena Santa Domenica a Catona di Reggio Calabria, e non presso lo studio Violante Sebastiano in via Stazione n° 7 a Catona di Reggio Calabria per come indicato nel Censimento dei Dati della Società. Tale vizio comporterebbe la conseguente declaratoria di proscioglimento dei deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che l’attività di notifica è stata validamente effettuata presso la sede sociale della società in ossequio al dettato dell’art. 38 punto 8 lettera b) C.G.S. che statuisce - in via alternativa - la possibilità di comunicazione degli atti: a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della società. L’Avvocato Lo Presti formulava quindi, nella denegata ipotesi in cui l’istanza preliminare fosse stata rigettata, richiesta di proscioglimento per i deferiti, o di contenimento nel minimo delle sanzioni, rappresentando che dopo la decisione del Collegio Arbitrale è intervenuto un accordo transattivo (che si deposita agli atti) con valenza novativa in cui il signor Franceschini ha rinunciato all’esecutività del lodo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rigetta l’istanza e rinvia alla data del 5.2.2018 per il prosieguo della fase dibattimentale con sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S.. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Nella seduta del 5.2.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale ribadiva le seguenti richieste sanzionatorie: - al sig. Violante Sebastiano Angelo inibizione di mesi sei; - alla A.S.D. Calcio Gallico Catona un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018. Alla citata riunione comparivano, anche: - l'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano Angelo, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona e per la suddetta Società. L’Avvocato Lo Presti ha ribadito la richiesta di proscioglimento per i deferiti, o di contenimento nel minimo delle sanzioni, rappresentando che dopo la decisione del Collegio Arbitrale è intervenuto un accordo transattivo con valenza novativa in cui il signor Franceschini ha rinunciato all’esecutività del lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, irroga: -al sig.VIOLANTE Sebastiano Angelo inibizione di mesi SEI(6) e quindi fino al 7 AGOSTO 2018; -alla Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018.

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