C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 07/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: -Sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal titolo “Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo dell’arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, ma anche dell’A.I.A. e dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso; -la società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5004/61/pfi17-18/CS/sds del 7/12/2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di:

-Sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal titolo “Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo dell’arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, ma anche dell’A.I.A. e dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso; -la società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5004/61/pfi17-18/CS/sds del 7/12/2017

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., visti Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 13/11/2017 al n. 371pfi 17-18. gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi/17-18, avente ad oggetto: “Frasi lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate dal Sig. Francesco Loizzo, tesserato con la società USD Paolana, e pubblicate sul giornale il “Quotidiano del Sud”. osserva quanto segue letta -comunicazione del 02/11/2017 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 3849 del 09/11/2017) con cui si trasmetteva la segnalazione del 31/10/2017 allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo; la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: -lettera del 31/10/2017 (prot. P.FL/mf22) a firma del Presidente A.I.A. - C.R.A. Calabria ed indirizzata alla L.N.D. – C.R. Calabria con cui si evidenziavano le dichiarazioni lesive rilasciate dal sig. Loizzo Francesco, contenute in un CD audio ed in un articolo di giornale allegati alla predetta comunicazione; -copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017; -foglio di censimento della società U.S.D. PAOLANA della stagione 2017–2018; -CD audio contenente il file dell’intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo; atteso che in data 29/10/2017 si disputava la gara Trebisacce – U.S.D. Paolana valida per il Campionato di Eccellenza organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria terminata col punteggio di 3 – 2; preso atto che al termine della stessa il sig. Loizzo Francesco, Direttore Sportivo tesserato per la società U.S.D. Paolana rilasciava un’intervista ai microfoni della testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal titolo “Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede”; verificato che nell’intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo ai microfoni della testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa nell’articolo di stampa del “Il Quotidiano del Sud” assumono particolare valenza le seguenti dichiarazioni “…. sul rigore assegnato al Trebisacce il suo collaboratore nello stadio ha detto ho visto punizione per la Paolana… rigore per il Trebisacce. Siccome io posso anche non vedere con occhio neutrale ma questo è l’ennesimo furto da una classe arbitrale adesso non dico più media ma mi assumo tutte le responsabilità , sono Francesco Loizzo, è una classe arbitrale in malafede. C’è qualcuno che manovra e pilota tutto il giocattolo dietro a questi quattro pagliaccetti vestiti di nero che vengono in campo la domenica, annullano tutti i sacrifici che una società di calcio affronta e non credo che sia una cosa giusta. Espulsioni sia al mio portiere che al loro giocatore che poteva concludersi con un’ammonizione reciproca. Seconda espulsione nei confronti di un giocatore della Paolana che ci stava tutta perché era espulsione dopodiché arbitraggio a senso unico, una cosa vergognosa. Io da questo momento non credo di voler far più parte di questo mondo di ladri, di questo mondo di farabutti, di questo mondo di imbrogli. …… la mia è soltanto una passione, una passione che con queste losche figure pilotate dall’AIA calabrese sta scemando”; atteso che, come emerso dall’attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nell’intervista radiofonica poi parzialmente ripresa dal giornale quotidiano “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal sig. Francesco Loizzo sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro e dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.; considerato che il contenuto dell’intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo non è stata da questi smentita tantomeno rettificata; atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive; ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi “pubbliche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale “Il Quotidiano del Sud” e, per l’effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone; considerato - dal sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal titolo “Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo dell’arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, ma anche dell’A.I.A. e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso; che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: - dalla società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 novembre 2017 ritualmente notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta; atteso per i motivi sopra esposti; che né la società U.S.D. PAOLANA tantomeno il sig. Francesco Loizzo svolgevano alcuna attività difensiva in ordine alle violazioni contestate con la comunicazione di conclusione indagini; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO; HA DEFERITO a questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica “StadioRadio” poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 31/10/2017 dal titolo “Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo dell’arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell’A.I.A. e dell’intera istituzione arbitrale nel suo complesso; 2. la società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: 3. al sig.Francesco LOIZZO, l’inibizione di mesi otto; 4. alla società U.S.D. Paolana, l’ammenda di € 900,00. Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni: -nei confronti del sig.Francesco LOIZZO inibizione di mesi OTTO (8) e quindi fino al 7 OTTOBRE 2018; -nei confronti della Società U.S.D. PAOLANA l’ammenda di € 900,00 (novecento/00).

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