C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 21/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico: della Società F.C.D. ROMBIOLESE (matricola 934830), per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’ex art. 4 , comma 2 e art.5,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere, dall’allenatore tesserato Sig.Ronaldo Megna, all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5557/519/pfi17-18/CS/sds del 21/12/2017
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico:
della Società F.C.D. ROMBIOLESE (matricola 934830), per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’ex art. 4 , comma 2 e art.5,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere, dall’allenatore tesserato Sig.Ronaldo Megna, all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5557/519/pfi17-18/CS/sds del 21/12/2017
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Visti gli atti del procedimento disciplinare n.519 pfi 17-18 avente ad oggetto ”Frasi lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate dall’allenatore Megna Rolando tesserato con la società FCD Romboliese, nel corso di una intervista rilasciata ad una trasmissione radiofonica”; Vista la Comunicazione di Conclusioni Indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; Preso atto che successivamente: i) il Sig. Rolando MEGNA ha definito anticipatamente la propria posizione mediante il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies CGS con l’ufficio di Procura; ii) la società F.C.D. ROMBOLIESE non ha, invece, né, fatto pervenire una propria memoria difensiva, né, avanzato richiesta di essere audita ; Ritenuto che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appare assumere particolare valenza dimostrativa: - la copia con relativi allegati della nota, datata 20.11.2017, a firma del Presidente del Comitato Regionale Calabria; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che: in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara disputata dalla F.C.D. ROMBOLIESE nell’ambito della propria partecipazione al Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18, l’allenatore di tale società ebbe a rilasciare, nel corso di una intervista radiofonica, frasi gravemente lesive della reputazione della classe arbitrale; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenzino i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti in appresso indicati (si riporta di seguito per completezza espositiva anche la condotta ascrivibile al Sig. Rolando MEGNA che, come ricordato, ha, tuttavia, anticipatamente definito la propria posizione con accordo ex art. 32 sexies CGS): - Sig. Rolando MEGNA, all’epoca dei fatti Allenatore Dilettante tesserato per la società F.C.D. ROMBOLIESE per aver in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 del C.G.S., a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara disputata dalla F.C.D. ROMBOLIESE nell’ambito della propria partecipazione al Campionato Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18, gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione dell’Arbitro che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo nel corso di una intervista radiofonica le seguenti frasi ed espressioni :“Il risultato è bugiardo (…) perché oggi abbiamo avuto una terna arbitrale a dir poco indecorosa per non usare altri termini(…) È indecoroso(…) per arbitrare in quel modo vuol dire che c’è del marcio(…) Loro hanno segnato con un rigore che era inventato(…) cose assurde (…) L’arbitro ne ha combinate di tutti colori(…) Hanno mandato un arbitro con tutto il rispetto che non all’altezza della partita (…) anche perché l’arbitro non può venire e indisporre una squadra. Se poi arriva un arbitro e del tuo lavoro se ne infischia altissimamente questo mi da fastidio (…) Lui si è inventato una punizione in una parte del campo dove non c’era nessuno (…) nel secondo tempo ne ha combinate di tutti i colori (…) hanno fatto di tutto (…) Però che ci venga tolto qualcosa perché qualcuno deve arrivare prima o dopo perché il palazzo o i giochi sono destinati ad altre squadre non mi sta bene questo dico (…) Se devo dare contro perché qualcuno ci mette del suo non mi sta bene (…) andava mandato un arbitro di categoria (…) Il cugino che oggi fa il grande arbitro mi ha fatto perdere un campionato (…) è un cognome scomodo. Molti hanno l’arroganza e la presunzione di sentirsi arbitri (…) Gli arbitri non si fanno aiutare perché sono arroganti e presuntuosi (…)”; Ritenuto che nel caso in esame risulti certamente integrata la fattispecie disciplinare di cui al richiamato art. 5 del C.G.S. appalesandosi, all’evidenza, le anzidette espressioni utilizzate dal sopranominato soggetto come, non soltanto, obiettivamente offensive poiché tali da ledere direttamente il prestigio, l’onore e la reputazione, tanto, dell’Arbitro cui ebbe ad essere affidata la direzione della gara disputata dalla F.C.D. ROMBOLIESE e valevole per il Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva in corso, quanto, dell’intera classe arbitrale, revocandone in dubbio le capacità professionali, l’imparzialità e la buona fede ma, vieppiù, come travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Il diritto di critica e la libertà di opinione, infatti, non possono dirsi diritti assoluti trovando un limite certo e invalicabile nella continenza verbale e nel doveroso rispetto della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche dovranno essere manifestati sempre attraverso modalità espressive pacate e, comunque, non offensive. La critica, in altre parole, non può mai sconfinare nell’offesa, nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui; Ritenuto, parimenti, che la descritta condotta ascrivibile al soggetto sopraindicato sia stata, altresì, contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui al richiamato art.1 bis co.1 del C.G.S. apparendo evidente come costui con le espressioni in argomento abbia voluto, oltre che, gettare discredito sull’operato dell’Arbitro che ebbe a dirigere il ridetto incontro valido per il Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18 e di riflesso, come ricordato, sull’intera classe arbitrale, anche, dolosamente, indurre negli ascoltatori e fruitori della rilasciata intervista radiofonica il falso convincimento che l’Arbitro in questione abbia tenuto una condotta di gara non imparziale e/o, in ogni caso, volta scientemente a sfavorire la compagine della F.C.D. ROMBOLIESE con evidente grave nocumento per l’immagine e la credibilità, non solo, dell’A.I.A., ma anche, della F.I.G.C. che dell’intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza è custode e garante; Ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento debbano essere considerate “pubbliche” per essere state le stesse propalate attraverso un mezzo (intervista rilasciata ad una emittente radiofonica) idoneo di per sé a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone; Ritenuto che dal descritto comportamento ascrivibile al Sig. Rolando MEGNA nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato quale Allenatore della F.C.D. ROMBOLIESE consegua, ex artt. 4 co.2 e 5 co.2 del C.G.S., la responsabilità oggettiva di quest’ultima società; per i motivi sopra esposti; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la società F.C.D. ROMBOLIESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4 co. 2 e 5 co. 2 del C.G.S., della condotta quale sopra descritta ascrivibile al proprio allenatore tesserato Ronaldo Megna. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone; -il sig. Ferraro Nicola, in qualità di Presidente della Società FCD Rombiolese avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario. Prima dell’inizio del dibattimento il sig. Ferraro Nicola in qualità, ha proposto, per la società F.C.D. Rombiolese, istanza di applicazione della sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S., così determinata: ammenda di € 300,00, da ridursi ad euro 200,00. Su tale istanza hanno espresso il proprio consenso i Sostituti Procuratori Federali.
Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: alla società F.C.D. ROMBIOLESE l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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