C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 23/02/2018 – Delibera – Gara del 20/ 2/2018 NEW STREET OF STARS – LUZZESE CALCIO 1965
Gara del 20/ 2/2018 NEW STREET OF STARS - LUZZESE CALCIO 1965
Il Giudice Sportivo Territoriale, in ordine al preannuncio ed al reclamo proposto dalla società Luzzese Calcio 1965, ritenuto che lo stesso è inammissibile poiché in violazione delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 110/A della FIGC allegato al C.U. n. 116 del 02/02/2018del C.R. Calabria in ordine all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate; rilevato, pertanto che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché pervenuto fuori termine (PEC del 23.02.2018 ore 11.44); accertato, tuttavia, che dagli atti ufficiali di gara risulta che hanno partecipato alla gara i calciatori Fraietta Raffaele nato il 15.05.2003, Vizza Sergio nato il 11.11.2003, Nicoletti Filippo nato il 15.03.2003 e Capalbo Andrea nato il 14.05.2003 che alla data della disputa della gara non avevano titolo a partecipare poiché non avevano compiuto il 15° anno di età (cfr C.U. n.2 e C.U. nº41); visto l'art 17 del C.G.S.; delibera 1) dichiara il reclamo inammissibile ed addebitare sul conto della società la relativa tassa; 2) infligge alla società NEW STREET OF STARS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.