F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN – SD del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4123/60pf21-22/GR/GC/am del 7 dicembre 2021 nei confronti del sig. Vincenzo Di Domenicantonio e della società FC Tossicia ASD – Reg. Prot. 77/TFN-SD

Decisione/0102/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente (Relatore);

Valentino Fedeli – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 10 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.4123/60 pf 21-22/GR/GC/am del 7 dicembre 2021 nei confronti del sig. Vincenzo Di Domenicantonio e della società FC Tossicia ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) sig. Vincenzo Di Domenicantonio, all’epoca dei fatti Presidente della FC Tossicia ASD, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione al CU LND n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce “Allenatori”), per aver nella sua qualità pattuito con il tecnico sig. Zenobi, nell’accordo del 26.08.2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di 1.a Categoria, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento di cui al predetto CU; - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle NOIF e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Italo Zenobi, eseguito (o fatto eseguire) nel termine previsto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, pubblicato nel CU n.1/2021;

2) la Società FC Tossicia ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio Presidente che dal tecnico.

La fase istruttoria

Il procedimento in oggetto trae origine da una comunicazione trasmessa alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale LND, che, nell’accogliere parzialmente il ricorso per il pagamento di somme presentato dal tecnico sig. Zenobi avverso la Società FC Tossicia ASD, aveva accertato l’avvenuto superamento, nell’accordo del 26.08.2019 stipulato tra il tecnico e la società, dei massimali del premio per la conduzione di squadre partecipanti al campionato di 1° Categoria per la stagione sportiva 2019-2020.

In sintesi i fatti.

Il sig. Vincenzo Di Domenicantonio, all’epoca dei fatti Presidente della società, pattuiva con il tecnico sig. Italo Zenobi, nell’accordo citato, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di 1 a Categoria; il tutto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed al CU LND n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce “Allenatori”).

In data 14.12.2020, il tecnico adiva il Collegio Arbitrale LND, rappresentando che l’accordo economico sottoscritto con la FC Tossicia ASD prevedeva un compenso di euro 6.400,00, quale premio di tesseramento annuale, da corrispondersi in otto rate pari ad 800,00 euro con scadenza da ottobre a maggio.

Il tecnico sig. Zenobi, nel frattempo esonerato dalla società nel mese di novembre 2019, chiedeva al Collegio di condannare la società al pagamento della somma di euro 4.000,00 di cui dichiarava essere creditore.

Il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso in quanto, rilevato che i massimali del premio di tesseramento per tecnici previsto per il Campionato di prima categoria era stato stabilito in euro 5.000,00 e considerata l’interruzione di novembre dovuta all’emergenza COVID 19, decideva in maniera equitativa riconoscendo la somma di euro 2.950,00.

Atteso il superamento dei massimali, il Collegio inviava gli atti alla Procura Federale che avviava il procedimento nei confronti dei sigg.ri Italo Zenobi e Vincenzo Di Domenicantonio, nonché della società FC Tossica ASD.

La Procura federale, concluse le indagini e considerato che il tecnico sig. Zenobi, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, aveva convenuto con la Procura Federale una sanzione ex art. 126 CGS, definita con CU 102/AA del 22.11.2021, deferiva il sig. Di Domenicantonio, in qualità di Presidente all’epoca dei fatti della FC Tossicia ASD, nonché la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio Presidente che dal tecnico, così come riportati nei capi di incolpazione.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato, dopo un rinvio dovuto alla mancanza del termine di comparizione conseguente all’ormai usuale ritardo di Poste Italiane Spa nella consegna della r.a.r., per l’udienza del 10 febbraio 2022, nella quale è comparso l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

È intervenuto l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Di Domenicantonio, mesi 4 (quattro) di inibizione per la prima contestazione e mesi 6 (sei) di inibizione per la seconda contestazione.

- per la FC Tossicia ASD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la prima contestazione e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società oggi inattiva si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 200,00 (duecento/00) di ammenda per la seconda contestazione.

La decisione

1. Come descritto in fatto, nell’accordo del 26.08.2019, era pattuito un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento di cui al CU LND n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce “Allenatori”) di euro 5.000,00.

Tutto ciò in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF secondo cui “1. Sono vietati: a) gli accordi tra società̀ e tesserati che prevedano compensi, premi e di indennità̀ in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società̀ a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità̀ superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”.

La violazione della disposizione risulta, integrata nel caso di specie con il ripetuto CU LND n. 1 2019/2020, documentale. Sanzione equa appare essere quella di mesi 3 (tre) mesi di inibizione per il sig. Di Domenicantonio e di euro 300.00 (trecento/00) per la società.

2. Il sig. Di Domenicantonio, quale Presidente della società soccombente, non ha eseguito nel termine previsto il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, che aveva previsto l’obbligo della società FC Tossicia ASD di corrispondere la somma di euro 2.950,00 in favore del tecnico sig. Zenobi.

Ciò in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle NOIF e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Invero, l’art. 94 ter, comma 13, prevede, per quanto interessa ai fini della presente decisione. che “ 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva. …”.

Il termine di 30 giorni di cui alla disposizione citata ha carattere perentorio ed è pacifico e neppure contestato che il lodo non è stato eseguito nel termine regolamentare.

Norma sanzionatoria applicabile risulta, per la società, l’art. 31, comma 6, CGS il quale stabilisce che “ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche; e per i dirigenti della società inadempiente, il successivo comma 7 il quale dispone che “ I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”.

Il Tribunale, in ragione della fattispecie oggetto di procedimento, ritiene di applicare, per questa seconda incolpazione il minimo edittale stabilito e, quindi, irrogare al Presidente della società la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) di inibizione ed alla società la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica), da scontarsi nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Vincenzo Di Domenicantonio, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società FC Tossicia ASD, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 21 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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