C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr 54 della società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (ammenda € 400,00).
RECLAMO nr 54 della società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (ammenda € 400,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA al termine della gara Borgia 2007 - Real Montepaone dell’11.2.2018 un gruppo di sostenitori della squadra di casa attendeva l’uscita dell’arbitro con fare minaccioso e uno di questi sferrava un calcio alla vettura dello stesso, danneggiandola. La reclamante intende evidenziare nel reclamo che si è adoperata al meglio per garantire l’incolumità dell’arbitro, anche chiedendo l’intervento della Forza Pubblica, e riuscendo a circoscrivere i fatti esclusivamente ad un isolato gesto di un tifoso rivolto all’autovettura dell’arbitro. Le ragioni della società Borgia possono essere parzialmente considerate riducendo la sanzione dell’ammenda a € 200,00. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta alla U.S.D. BORGIA 2007 ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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