C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 57 della società A.S.D. NOVA SANF avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 01.02.2018 (squalifica calciatori: CISTERNA Concetto fino 12 MAGGIO 2018, MAZZEO Emilio fino al 2.11.2018 (con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. – C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO nr. 57 della società A.S.D. NOVA SANF avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 01.02.2018 (squalifica calciatori: CISTERNA Concetto fino 12 MAGGIO 2018, MAZZEO Emilio fino al 2.11.2018 (con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice di primo grado ha squalificato il calciatore Emilio Mazzeo fino al 2.11.2018 per aver colpito l’arbitro alle spalle con una forte spinta e per averlo afferrato dal collo stringendo con violenza nonché spingendolo a lungo mentre lo minacciava, il calciatore Concetto Cisterna fino al 12.5.2018 per aver spinto con forza l’arbitro. La reclamante chiede di ricondurre ad equità le squalifiche dei due calciatori rei, a suo dire, esclusivamente di proteste e non assolutamente di atti di violenza o di protesta violenta nei confronti dell’arbitro. Il reclamo è inammissibile in quanto trasmesso fuori termine il 14.02.2018, cioè oltre i sette giorni prescritti dal secondo comma dell’art. 38 C.G.S.. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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