C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 58 del Signor PIRILLI Franco (società S.S. Officine FF.SS.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica fino al 15.04.2018).
RECLAMO nr. 58 del Signor PIRILLI Franco (società S.S. Officine FF.SS.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica fino al 15.04.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione in epigrafe è stata irrogata al calciatore Pirilli Franco per aver sputato all’indirizzo di un dirigente avversario colpendolo al viso. Il reclamante ammette di aver compiuto il gesto contestato ma chiede una riduzione della squalifica adducendo a giustificazione dello stesso di aver subito continue provocazioni da parte dell’avversario ed una condizione personale non ottimale. I profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal Pirilli inducono, pur tenuto conto delle giustificazioni addotte, a ritenere la sanzione irrogata congrua ed adeguata. Per quanto sopra il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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