C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 62 del signor FRANZESE Francesco (Società A.S.D. AZZURRA 2008) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 S.G.S. del 22.02.2018 (squalifica fino al 30.3.2018).
RECLAMO nr. 62 del signor FRANZESE Francesco (Società A.S.D. AZZURRA 2008)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 S.G.S. del 22.02.2018 (squalifica fino al 30.3.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il signor Franzese Francesco per essersi a fine gara introdotto abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose. Il reclamante nega quanto asserito dall’arbitro affermando di essere entrato negli spogliatoi solo per ritirare i documenti di gara, limitandosi a dare dei consigli al giovane arbitro. Ritiene questo Collegio che la tesi del reclamante non appare plausibile per cui va dato credito al rapporto dell’arbitro confermando l’attribuzione dei fatti contestatigli; la sanzione irrogata è adeguata ai fatti contestati ed il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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