C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – ). RECLAMO nr. 64 del signor CIRILLO Claudio (Società A.S.D. Real Fabriziese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 22.02.2018 (squalifica fino al 21.02.2023 – detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016b
). RECLAMO nr. 64 del signor CIRILLO Claudio (Società A.S.D. Real Fabriziese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 22.02.2018 (squalifica fino al 21.02.2023 - detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016b
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il signor Cirillo Claudio propone ricorso avverso la sanzione in epigrafe ammettendo sostanzialmente i fatti contestati che definisce deprecabili ma chiede una riduzione della stessa al fine di adeguarla alla gravità del comportamento tenuto. Appare opportuno riportare il testo della decisione di primo grado: al 26’ del secondo tempo a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società San Nicola da Crissa, già in vantaggio per 2-0, il calciatore numero 9 Cirillo Claudio della società Real Fabriziese colpiva l'arbitro prima con un pugno alla nuca provocandogli un leggero capogiro e poi con due calci su entrambe le gambe procurandogli forte dolore; - l'arbitro, momentaneamente stordito dai colpi ricevuti, ripresosi dopo un po’, all'atto della notifica dell'espulsione veniva nuovamente colpito con un pugno sul capo dallo stesso calciatore accompagnando l'azione con le parole gravemente offensive e minacciose; - a questo punto, alcuni calciatori e dirigenti della società San Nicola da Crissa riuscivano ad allontanare il calciatore colpevole facendolo rientrare negli spogliatoi; - l'arbitro, ripresa lucidità e tranquillizzato dalla presenza dei Carabinieri che si erano posizionati davanti la porta degli spogliatoi, riprendeva la gara portandola a termine con il risultato finale 4-0; - a fine gara, mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi veniva ancora colpito dal calciatore Cirillo Claudio con un violento schiaffo a mano aperta tra la guancia sx e la nuca provocandogli forte dolore e stordimento tanto da dover essere sorretto da un calciatore della società San Nicola da Crissa che lo aiutava a rientrare nello spogliatoio; - lasciato l'impianto sportivo, continuando ad avere sensazioni di vomito e nausea, oltre a dolori agli arti inferiori, l'arbitro, giunto a Vibo Valentia si recava presso il Pronto Soccorso dove veniva visitato e dimesso con giorni 6 di prognosi; Come affermato in premessa i fatti non sono contestati per cui l’indagine di questo Collegio attiene solo alla valutazione del profilo sanzionatorio. In relazione a tale indagine va affermato che il comportamento del Cirillo ha denotato una ostinata pervicacia nel voler rivolgere al Direttore di gara la propria immotivata ostilità. Il Cirillo Claudio, calciatore della Real Fabriziese, ha colpito per ben tre volte l’arbitro durante la gara, ripetendo il gesto qualche minuto dopo all’atto della notifica del provvedimento di espulsione. A fine gara, trascorsa quindi oltre mezz’ora dagli episodi riportati e dalla sua uscita dal campo, in un contesto cioè non più connotato da alcun potenziale contenuto di alterazione psicofisica indotta da trance agonistica, si è nuovamente scagliato contro l’arbitro. I riportati elementi di intriseco contenuto offensivo ma anche le incomprensibili motivazioni e modalità di attuazione del comportamento violento inducono a ritenere la sanzione, seppur particolarmente gravosa, assolutamente congrua ai fatti ascritti. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016
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