C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 66 della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 del 22.02.2018 (omologazione risultato 0-0 della gara Sporting Carolei – Nuova Rogliano 2016 del 18.02.2018 – Campionato 2^ Categoria).

RECLAMO nr. 66 della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 del 22.02.2018 (omologazione risultato 0-0 della gara Sporting Carolei - Nuova Rogliano 2016 del 18.02.2018 - Campionato 2^ Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha omologato il risultato della gara Sporting Carolei - Nuova Rogliano 2016 del 18/ 2/2018. Sostiene che a causa dell’atto di violenza compiuto da Ettore Rua dello Sporting Carolei nei confronti dell’arbitro la gara non ha avuto regolare svolgimento fino al fisiologico epilogo. In via preliminare va rappresentato che il video prodotto non può essere acquisito agli atti in quanto l’art. 35 C.G.S. ammette, per la L.N.D., tale mezzo di prova solo quando voglia provarsi che un tesserato non ha commesso un fatto di condotta violenta o non ha usato espressione blasfema sanzionata dall’arbitro, fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

I fatti: al 50’ minuto del 2° tempo Rua veniva espulso per somma di ammonizioni; mentre l'arbitro stava provvedendo alla registrazione del provvedimento sul proprio taccuino, questi gli si avvicinava colpendolo con una violenta testata sul naso tanto da provocargli forte dolore e fuoriuscita di sangue ed indurlo, conclusa la gara, a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola, dal quale veniva dimesso con due giorni di prognosi. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto dichiara in proposito che “ripresomi dal dolore dopo qualche minuto, essendo ormai terminato il recupero precedentemente dato fischiavo il triplice fischio e la fine della gara”. Questo Collegio, muovendo dall’assunto per cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti, ritiene che la gara ha avuto regolare svolgimento in quanto il Direttore di Gara ha espressamente dichiarato che una volta ripresosi dal trauma subito, ha, nel pieno possesso delle capacità fisiche e mentali, ritenuto conclusa la gara per il naturale decorso del tempo di gioco, compreso il recupero concesso. Il reclamo è, pertanto da rigettare, ed il risultato di 0 – 0 da omologare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa; omologa il risultato della gara del 18.02.2018 – Campionato 2^Cat. SPORTING CAROLEI - NUOVA ROGLIANO 2016: 0 –0

 

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