C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr.72 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.134 dell’08.03.2018 (ammenda di € 800,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare).
RECLAMO nr.72 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.134 dell’08.03.2018 (ammenda di € 800,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA le sanzioni in epigrafe sanzionano la società Reggiomediterranea per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara; per avere un proprio sostenitore, a fine gara, assieme ad altri colpito l'arbitro con'' tre violenti schiaffi alla nuca'' e con uno schiaffo al volto mentre si trovava nello spogliatoio; per avere altri sostenitori dagli spalti rivolto all'arbitro stesso parole ingiuriose e per averlo attinto con sputi; per avere i dirigenti della società stessa non solo omesso di intervenire per evitare l'aggressione nei confronti dell'arbitro ma altresì rivolto parole ingiuriose. La reclamante, pur ammettendo quanto avvenuto, chiede una riduzione della squalifica e dell’ammenda ridimensionando la gravità dell’accaduto e adducendo che: - i fatti sono stati posti in essere da un soggetto isolato; - non risponde al vero che i dirigenti del Reggiomediterranea non si siano prodigati per garantire l’incolumità dell’arbitro; - l’aggressione non si sarebbe verificata se fosse stata presente la Forza Pubblica richiesta ma intervenuta in un secondo momento per i concomitanti impegni presso i seggi elettorali. Il verificarsi degli eventi non può essere assolutamente posto in dubbio in quanto riportato dall’arbitro in maniera esaustiva e scevra da vizi logici. Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate. La gravità dei fatti impone la riduzione ad una giornata della squalifica del campo di giuoco e la conferma l’ammenda. P.Q.M. riduce la squalifica del campo di giuoco ad UNA giornata di gara; conferma l’ammenda; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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