C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 01/03/2018 – Delibera – Gara del 11/ 2/2018 POLISPORTIVA BOVESE ONLUS – ROSARNO CALCIO

 

Gara del 11/ 2/2018 POLISPORTIVA BOVESE ONLUS - ROSARNO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n.123 del 15.02.2018; Letto il reclamo della società Polisportiva Bovese Onlus con il quale si chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Furfaro Fabio nato il 22/05/1999, non avente titolo in quanto squalificato per due gare per aver preso parte allo stage "Numero Uno Xtreme" che si è svolto nei giorni 30 giugno - 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" di Reggio Calabria; lette le controdeduzioni della società Rosarno Calcio; rilevato che la materia avente oggetto "Esecuzione delle sanzioni" è disciplinato dall'art. 22 del CGS che a norma del comma 2 recita "le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45 del presente codice"; che il comma 11 precisa invece : "ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo della comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale"; a tal proposito, si rammenta che i provvedimenti irrogati dalla Tribunale Federale Nazionale a seguito di deferimento da parte della Procura Federale non vengono dati per conosciuti alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ma è fatto obbligo di comunicazione diretta all'interessato e, pertanto, la validità decorre dalla data di ricevimento del citato provvedimento;

ritenuto che la tesi sostenuta dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali in quanto provvedimento di squalifica a carico del giocatore Furfaro Fabio è stato notificato con lettera raccomandata pervenuta il 13.2.2018 e quindi successiva alla disputa della gara (art.22, comma 11 del C.G.S.); che, pertanto il calciatore Furfaro Fabio aveva titolo a prendere parte alla gara di cui il narrativa; delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Polisportiva Bovese Onlus ed incamerarsi la relativa tassa; 2) pubblicare il risultato della gara POLISPORTIVA BOVESE ONLUS - ROSARNO CALCIO: 0-1.

 

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