C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 02/03/2018 – Delibera – Gara del 27/ 2/2018 ROSSANESE – CALCIO ACRI S.C.S.D.
Gara del 27/ 2/2018 ROSSANESE - CALCIO ACRI S.C.S.D.
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D.; visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società F.C. Calcio Acri S.C.S.D. e le relative motivazioni con le quali la reclamante ha richiesto la ripetizione della gara invocando il riconoscimento della causa di forza maggiore, adducendo che le avverse condizioni atmosferiche che interessavano la zona del Comune di Acri hanno fatto ritenere opportuno alla dirigenza di non intraprendere il viaggio di andata e ritorno verso la sede dell'incontro; a sostegno della decisione assunta, la società FC Calcio Acri S.C.S.D. dimostrava la mancanza di condizioni volte a garantire la transitabilità in sicurezza, allegando apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Acri e la disposizione del Sindaco dello stesso Comune che, a scopo precauzionale, provvedeva alla chiusura delle scuole nelle giornate del 27, 28 febbraio e 1 marzo; lette le controdeduzioni presentate dalla società ASD Rossanese; ritenuto che la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore appare sufficientemente provata, trattandosi altresì di gara di campionato giovanile; visto l'art. 53 delle NOIF e 17 del C.G.S.; delibera 1) disporre la ripetizione della gara e la trasmissione degli atti al Comitato in sede per quanto di competenza; 2) non addebitare sul conto della società reclamante la relativa tassa reclamo.