C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 02/03/2018 – Delibera – Gara del 27/ 2/2018 BAGNARESE – SORIANO 2010
Gara del 27/ 2/2018 BAGNARESE - SORIANO 2010
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: -che al 35º del secondo tempo, i calciatori della società AG.S.D. SORIANO 2010 "uscivano dal campo in massa"; -che l'arbitro chiedeva le motivazioni al dirigente responsabile della predetta società, Sig. Lopreiato Gianfranco; -che il suddetto dirigente rispondeva all'arbitro dicendo che "la sua squadra aveva deciso di abbandonare il campo"; -che l'arbitro, pertanto, sospendeva definitivamente l'incontro; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento per fatti imputabili alla società AG.S.D. SORIANO 2010 ed ai propri tesserati; visti gli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1 lett. b), 19 comma 1 lettere e) e f) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società AG.S.D. SORIANO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 4 acquisito sul campo dalla società A.C. Bagnarese; 2) Inibire fino al 30/03/2018 il Sig. Lopreiato Gianfranco, dirigente della società AG.S.D. SORIANO 2010; 3) infliggere alla società AG.S.D. SORIANO 2010 l'ammenda di € 130,00.