C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 08/03/2018 – Delibera – Gara del 18/ 2/2018 POLISPORTIVA ACQUAPPESA – CUS PSG

Gara del 18/ 2/2018 POLISPORTIVA ACQUAPPESA - CUS PSG

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 127 del 22/02/2018 letto il reclamo con quale la società Polisportiva Acquappesa ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 sostenendo che la società CUS PSG non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi; premesso che nel Campionato di Prima Categoriale le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi; accertato che la società CUS PSG al 34' del secondo tempo sostituiva il giocatore Noum Shehab nato il 01/10/1999, nº7 in distinta, con altro giocatore Furfaro Leonardo nato il 24.11.1998, nº 18 in distinta di gara, senza così contravvenire alla norma di impiego dei calciatori giovani che prevede la presenza in campo di almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi; che, pertanto, la società CUS PSG si è attenuta a quanto previsto dal dettato del CU n.2 in quanto impiegava per tutta la durata della gara almeno due giocatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi; delibera 1) Rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa; 2) Pubblicare il risultato della gara POLISPORTIVA ACQUAPPESA - CUS PSG: 0-2

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it