C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 15/03/2018 – Delibera – Gara del 10/ 3/2018 BOSCOLANDIA – REAL SAN FILI
Gara del 10/ 3/2018 BOSCOLANDIA - REAL SAN FILI
rilevato che il reclamo proposto dalla società Real San Fili è stato preannunciato nei termini previsti dalle norme federali, ma che il predetto reclamo non è pervenuto nei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale n.110 del 24.1.2018 della F.I.G.C. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 2.2.2018 del Comitato Regionale Calabria che testualmente riporta " ... gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare , a norma dell'art. 29, n.3 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni , preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo ..."; Delibera 1 .dichiarare il reclamo inammissibile e dispone incamerare la relativa tassa reclamo 2. confermare il risultato conseguito sul campo Boscolandia – Real San Fili 6-2.