C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 27/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 75 della Società ASD SEGATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Calcistica S. Spinella – ASD Segato del 10.3.2018 con il risultato di 6-0, Campionato Calcio a 5 Serie “D”; squalifica calciatori AMEDEO Filippo e CASSALIA Demetrio per una giornata effettiva di gara).

RECLAMO nr. 75 della Società ASD SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Calcistica S. Spinella – ASD Segato del 10.3.2018 con il risultato di 6-0, Campionato Calcio a 5 Serie “D”; squalifica calciatori AMEDEO Filippo e CASSALIA Demetrio per una giornata effettiva di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo all'atto della registrazione della sanzione dell’ammonizione inflitta a carico del calciatore Amedeo Filippo durante la gara Calcistica S. Spinella – ASD Segato del 10.3.2018 accertava che lo stesso non risultava tesserato per la A.S.D. Segato. Ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria permettevano di certificare che, alla data della gara, il predetto giocatore non aveva titolo a parteciparvi e pertanto infliggeva alla società ASD Segato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0, la squalifica di Cassalia Demetrio, capitano della società ASD Segato, per una gara in quanto firmatario della distinta di gara ed identica squalifica, a far data dal suo effettivo tesseramento, al calciatore Amedeo Filippo. La reclamante impugna la decisione assumendo di aver inoltrato al Comitato Regionale Calabria regolare richiesta di trasferimento per Amedeo Filippo. Il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della gara è inammissibile in quanto l’ASD Segato non ha provato l’invio di copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, in ossequio al disposto dell’art. 46, comma 5 C.G.S. che lo impone nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito. È anche inammissibile nel resto (squalifica calciatori Amedeo Filippo e Cassalia Demetrio per una giornata) in quanto l’art. 45, comma 3 a) C.G.S. dichiara non impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

 

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