C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 11/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.76 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabriala di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 16.03.2018 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2018 dei calciatori LASCHERA Pierstefano, ARCI Francesco, MORRONE Daniele, ZANGARO Paolo, DE GIACOMO Luca Pio, GALLO Francesco; squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2018 del massaggiatore CATALANO Eugenio, squalifica fino al 31 DICEMBRE 2018 dell’assistente arbitrale di parte MORRONE Cristian).

RECLAMO n.76 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabriala di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 16.03.2018 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2018 dei calciatori LASCHERA Pierstefano, ARCI Francesco, MORRONE Daniele, ZANGARO Paolo, DE GIACOMO Luca Pio, GALLO Francesco; squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2018 del massaggiatore CATALANO Eugenio, squalifica fino al 31 DICEMBRE 2018 dell’assistente arbitrale di parte MORRONE Cristian).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA

la reclamante ha ammesso la responsabilità di alcuni tesserati, che hanno tenuto comportamenti censurabili lungo il tragitto al rientro dal campo fino agli spogliatoi, proferendo all'indirizzo dell'arbitro frasi irriguardose, offensive e minacciose, ma nega che gli stessi abbiano commesso atti di aggressione. Sulla base di tali argomentazioni difensive, in particolare, la società chiede: -a) una congrua riduzione delle sanzioni per il dirigente Eugenio Catalano, l'assistente arbitrale Cristian Morrone ed i calciatori Zangaro Paolo, Laschera Pierstefano e Arci Francesco, i quali sarebbero responsabili dei fatti loro ascritti, ma in misura più lieve di quanto sancito dal Giudice Sportivo; -b) la revoca delle sanzioni, per l'assoluta estraneità ad ogni addebito, ai tre calciatori Gallo Francesco, Morrone Daniele e De Giacomo Luca Pio, i quali, al termine della gara, sarebbero rientrati tranquillamente negli spogliatoi senza entrare in contatto con il direttore di gara, né con calciatori avversari. Premesso che la ricostruzione dei fatti offerta dal Giudice Sportivo trova complessivamente riscontro nelle risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ritiene però questa Corte di dover inquadrare gli addebiti ascritti ai singoli tesserati, sulla base di una differente valutazione delle diverse fattispecie, secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza sportiva. Ed invero: 1) quanto ai calciatori Laschera Pierstefano, Arci Francesco, Morrone Daniele, Zangaro Paolo, De Giacomo Luca Pio, Gallo Francesco, dalla descrizione fornita la condotta si inquadra in una aggressione verbale ripetuta nei confronti dell'arbitro, qualificandosi tale il comportamento del calciatore che si avvicina con fare minaccioso all'arbitro per rivolgere frasi offensive, minacciose e di vibrata protesta, che è cosa diversa dal tentativo di aggressione, per il quale la giurisprudenza richiede lo svolgimento di modalità tipiche, quali gli atti idonei tendenti in modo non equivoco a colpire, che non si concretizzano solo per l'intervento determinante di terzi e non per mera desistenza dell'agente, che non si ravvisa nella descrizione dei fatti; - 2) il sig. Catalano Eugenio, massaggiatore, infine, è responsabile di un atto di protesta violenta, senza conseguenze lesive, per una spinta energica ripetuta nei confronti dell'arbitro, mentre continuava a proferire insulti nei suoi confronti; - 3) nella condotta dell'assistente arbitrale Morrone Cristian, invece, si configura un atto di protesta violenta con specifico tentativo di aggressione, non concretizzata esclusivamente perché l'arbitro ha schivato più volte i colpi inferti con la bandierina. Considerate sotto tali profili, le sanzioni vanno pertanto rimodulate. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta: - ai calciatori LASCHERA Pierstefano, ARCI Francesco, MORRONE Daniele, ZANGARO Paolo, DE GIACOMO Luca Pio, GALLO Francesco fino al 30 APRILE 2018; - al massaggiatore CATALANO Eugenio fino al 31 AGOSTO 2018; - all’ assistente arbitrale di parte MORRONE Cristian fino al 30 SETTEMBRE 2018; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it