C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 11/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.77 della Società POL. BIGSPORT CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 15.3.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 Bigsport Crotone – Bocale C. dell’11.3.2018 – campionato Allievi Regionali ELITE, ammenda di € 100,00; inibizione del massaggiatore TISCI Giuseppe fino al 14 GIUGNO 2018, inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 14 GIUGNO 2018).

 

RECLAMO n.77 della Società POL. BIGSPORT CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 15.3.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 Bigsport Crotone – Bocale C. dell’11.3.2018 – campionato Allievi Regionali ELITE, ammenda di € 100,00; inibizione del massaggiatore TISCI Giuseppe fino al 14 GIUGNO 2018, inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 14 GIUGNO 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dagli atti ufficiali e dai chiarimenti forniti dall’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il massaggiatore Tisci Giuseppe ed il dirigente accompagnatore della medesima società, De Rose Biagio, entravano sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il quale era costretto a sospendere la gara perché i predetti due tesserati non intendevano allontanarsi; che i predetti Tisci e De Rose, anche dopo il rientro dell’arbitro negli spogliatoi, seguitavano a mantenere un comportamento minaccioso a causa del quale la gara veniva definitivamente sospesa; che è pervenuta denuncia penale con la quale Tisci Giuseppe ha dichiarato che il giorno della gara dell’11.03.2018 non era presente ed ipotizzava che ignoti avessero adoperato il proprio tesserino federale, lasciato alla società Bigsport Crotone, per sostiuirsi a lui;

che il reclamo innanzi a questa Corte Federale è stato proposto dalla Società Bigsport Crotone e non dal tesserato Tisci; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

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