C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 11/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.78 della Società A.S.D. GUARDIA CALCIO A 5 2016 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia Serralonga Pertina – Guardia Calcio A5 2016 del 28.02.2018 – Campionato Calcio a 5 Serie D, consequenziali penalizzazioni di UN punto in classifica e ammenda di € 150,00 per prima rinuncia).

RECLAMO n.78 della Società A.S.D. GUARDIA CALCIO A 5 2016

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia Serralonga Pertina – Guardia Calcio A5 2016 del 28.02.2018 - Campionato Calcio a 5 Serie D, consequenziali penalizzazioni di UN punto in classifica e ammenda di € 150,00 per prima rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; R I L E V A 1.- Con ricorso al Giudice Sportivo del 3/3/2018, la società Guardia Calcio a 5 chiedeva la ripetizione della gara del 28/2/2018 tra Serralonga e Guardia, non disputata perché la società ospite, a causa di un guasto all'automezzo che la trasportava, lungo la SS 18 nel Comune di Fuscaldo, non era riuscita a raggiungere il campo sportivo di Acri. Deduceva la ricorrente che il carro attrezzi era giunto alle 18,45, che la squadra era stata riportata in sede alle 19,45, e che perciò non era stata in grado di raggiungere il terreno di gioco in tempo utile per l'inizio della gara, fissata per le 19,30. Nell'invocare la causa di forza maggiore, allegava una richiesta di copia del verbale dei Carabinieri di Paola, intervenuti in soccorso, e una ricevuta di pagamento attestante il soccorso stradale al mezzo. 2.- Con la delibera impugnata, pubblicata sul CU del 15/3/2018, il Giudice Sportivo respingeva il ricorso e sanzionava la società Guardia Calcio a 5, come da provvedimento in epigrafe, motivando che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare la sussistenza della causa di forza maggiore. 3.- Con ricorso a questa Corte, comunicato con racc. del 16/3/2018 alla società controinteressata, che non si è costituita, la società Guardia Calcio a 5 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo chiedendone la revoca per la dedotta causa di forza maggiore e, a integrazione della documentazione prodotta in primo grado, ha allegato: -a) nota dei Carabinieri di Paola dell'8/3/2018, in riscontro alla richiesta di verbale della società del 3/3/2018, depositata in primo grado; -b) dichiarazione del Comune di Guardia Piemontese, proprietario del mezzo di trasporto, che attesta il guasto meccanico; -c) ricevuta della spesa sostenuta per il carro attrezzi, già prodotta con il primo ricorso. Tanto premesso, sulla scorta della documentazione rilasciata alla Società Guardia Calcio a 5 2016 successivamente alla proposizione del ricorso in primo grado, che appare decisiva ai fini della decisione e quindi producibile in grado di appello, risulta dimostrata la causa di forza maggiore che ha impedito alla Società Guardia Calcio a 5 2016 di raggiungere in tempo utile la sede della gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, dispone: -l’annullamento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia Serralonga Pertina – Guardia Calcio A5 2016 del 28.02.2018 - Campionato Calcio a 5 Serie D, e le consequenziali penalizzazioni di UN punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 per prima rinuncia; -la ripetizione della gara medesima; -la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per i provvedimenti consequenziali di competenza; -accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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