C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 11/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.79 della Società A.S. JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 22.03.2018 ( squalifica del calciatore DE SANDO Domenico per SEI gare effettive).

RECLAMO n.79 della Società A.S. JACURSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 22.03.2018 ( squalifica del calciatore DE SANDO Domenico per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore si è reso protagonista di un atto di protesta violenta nei confronti dell'arbitro, che provocava forte dolore, fortunatamente senza conseguenze lesive; considerato che la condotta è comunque assolutamente censurabile e ingiustificabile, aldilà dell'interpretazione semantica della frase rivolta al direttore di gara, che è stato vittima di un atteggiamento complessivamente minaccioso e irriguardoso, concretizzatosi nel gesto di alzare la mano per mimare un colpo, un violento strattone con strappo della maglia della divisa, una stretta al fianco protrattasi fino a quando non sono intervenuti altri calciatori e dirigenti in difesa dell'arbitro; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice, che ha evidentemente tenuto conto della mancanza di conseguenze lesive, deve considerarsi congrua ed adeguata; ritenuto che i fatti acertati e, alla stegua, il comportamento del calciatore, non sono in nulla scalpiti dalla circostanza che il G.S. abbia disposto la ripetizione della gara, poiché tale provvedimento attiene a diversa valutazione; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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