C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr.83 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.51 SGS del 22.03.2018 ( squalifica del calciatore POMPILIO Antonio fino al 21.05.2018).
RECLAMO nr.83 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.51 SGS del 22.03.2018 ( squalifica del calciatore POMPILIO Antonio fino al 21.05.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Academy Castrovillari – Bigsport Crotone del 18/03/2018 risulta che, al 18’ del II tempo, l’arbitro espelleva il calciatore Pompilio Antonio (Academy Castrovillari) per doppia ammonizione. Il medesimo calciatore, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e, dopo avergli “messo le mani addosso” senza provocargli dolore, gli rivolgeva un’espressione offensiva. Il Giudice Sportivo Territoriale, per quanto sopra, ha squalificato il calciatore in questione fino al 21/05/2018 (cfr. C.U. n.51 SGS del 22/03/2018 del Comitato Regionale Calabria). L’ A.S.D. Academy Castrovillari chiede di ricondurre ad equità la squalifica del proprio calciatore, riconoscendo che questi abbia offeso l’arbitro ma escludendo categoricamente che lo abbia aggredito fisicamente. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma, nel quale i fatti vengono riportati in modo puntuale ed immune da vizi logici. Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate; pertanto, valutata la gravità di quanto ascritto al calciatore in questione, resosi responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e di aver posto nei confronti dello stesso un atto di protesta di modesta violenza, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogatagli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore POMPILIO Antonio fino al 22/04/2018 e dispone, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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