C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 23/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.87 della Società A.S.D. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara A.S.D.Filogaso – A.S.D.Gioiese F.C. dell’8.04.2018 – Campionato Promozione, squalifica del calciatore MACRI’ Gabriele per QUATTRO giornate effettive di gara).

RECLAMO n.87 della Società A.S.D. FILOGASO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara A.S.D.Filogaso – A.S.D.Gioiese F.C. dell’8.04.2018 – Campionato Promozione, squalifica del calciatore MACRI’ Gabriele per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell’08/04/2018 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 29’ del II tempo, il direttore di gara espelleva i calciatori Macrì Gabriele (Filogaso), per aver tentato di colpire un giocatore avversario dopo aver subìto un fallo, e Mercurio Domenico (Gioiese), reo di aver commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario; - il Macrì, dopo essere stato espulso, “correva verso gli spogliatoi arrivando a picchiarsi” con il Mercurio, dando così inizio ad una rissa alla quale partecipavano “quasi tutti i calciatori” di entrambe le squadre (alcuni dei quali si erano tolti la maglietta), fra i quali l’arbitro riconosceva:

a) Mercatante Alberto, Macrì Alessio, Santaguida Giuseppe, Romeo Marco, oltre al succitato Macrì Gabriele, dell’A.S.D. Filogaso; b) Romeo Pasquale, Mollo Gianluca, Arena Francesco, Mongiardo Giuseppe, oltre a Mercurio Domenico, menzionato in precedenza, dell’A.S.D. Gioiese F.C.; - in tale frangente, alcuni tifosi delle due società entravano abusivamente sul terreno di gioco, creando una situazione di turbativa alla regolarità della gara ancorché prontamente allontanati dai dirigenti della società Filogaso; - l’arbitro, infine, ha refertato testualmente che: “dopo circa cinque minuti la situazione si andava calmando, così fortunatamente riuscivamo tutti ad entrare negli spogliatoi”, considerando la gara chiusa definitivamente. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato, fra gli altri, i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria): - punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 ad entrambe le società; - squalifica per quattro giornate del calciatore Macrì Gabriele (Filogaso). L’A.S.D. Filogaso impugna i suddetti provvedimenti, contestando quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sulla base di una rappresentazione dei fatti sostanzialmente differente, sostenendo, in sintesi, che: - il proprio calciatore Macrì Antonio sarebbe stato aggredito dal calciatore avversario Mercurio Domenico e, pertanto, quest’ultimo sarebbe il responsabile della rissa verificatasi; - due tifosi della Gioiese sarebbero entrati sul terreno di gioco a “dare manforte al Mercurio” ed uno di essi avrebbe sferrato al Macrì calci e pugni; - solo a questo punto sarebbero intervenuti in difesa del Macrì “alcuni calciatori del Filogaso nonché gli stessi dirigenti” della stessa società, “con alcuni spintoni al solo fine di sottrarre il Macrì all’azione violenta degli aggressori”; - che, a parere della reclamante, il direttore di gara non avrebbe dovuto sospendere definitivamente la gara, essendo la situazione “tornata nella normalità e stante la presenza delle Forze dell’Ordine”. In conclusione, chiede che venga annullata la decisione di primo grado, sanzionando la sola società Gioiese con la perdita della gara col risultato di 0-3, ritenendola l’unica responsabile degli accadimenti vetrificatisi o, in subordine, la ripetizione della gara ed, inoltre, chiede che venga revocata o, quantomeno, ridotta la squalifica del calciatore Macrì Gabriele. Questo Collegio, muovendo dall’assunto che il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti verificatisi, ritiene che il direttore di gara abbia operato correttamente nel decretare l’interruzione definitiva della gara per le seguenti considerazioni: 1) per non mettere in pericolo la propria incolumità e, in particolare, quella degli atleti, in considerazione che “quasi tutti i calciatori avevano preso parte alla rissa” (per come dichiarato dall’arbitro) e , di conseguenza, gli animi erano particolarmente eccitati, tenendo conto, peraltro, che erano entrati in campo in precedenza sostenitori di entrambe le società, contribuendo, cosi, ad acuire la situazione di pericolo venutasi a creare, così come ribadito dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta; 2) ma soprattutto perché, nel caso in cui l’arbitro avesse notificato il provvedimento di espulsione ai calciatori, dallo stesso identificati ed appartenenti ad entrambe le squadre coinvolti nella rissa, sarebbe stato impossibile portare la gara a termine, in quanto entrambe le società sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiore a quello minimo consentito dai regolamenti, così come precisato dall’arbitro nel corso della seduta. Inoltre, in riferimento alla tesi sostenuta dalla società reclamante relativamente al fatto che a provocare la rissa sarebbe stato un calciatore avversario, va rilevato che, come ribadito in più occasioni della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito, la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertato dall’arbitro il verificarsi di una rissa in campo, così come avvenuto nel caso di specie, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine ad essa, in quanto la responsabilità della stessa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell’averla provocata. Appare opportuno ricordare, poi, che si verte in tema di punizione sportiva e non d’irrogazione di sanzioni disciplinari, per cui la differenziazione di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio sulla regolarità della gara. In conclusione, appare corretta, quindi, la decisione del Giudice di prime cure di sanzionare (anche) la reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com’è avvenuto nel caso di specie. Infine, questo Collegio ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Macrì Gabriele sia congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli e che, pertanto, debba essere confermata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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