C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 23/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.88 della Società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara VERZINO CALCIO – MARCELLINARA dell’8.04.2018 – Campionato 2^ Categoria – ammenda di 90,00, inibizione del dirigente ROTELLA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2018, squalifica del calciatore TORCASIO Cristiano, quale Capitano, fino al 30 GIUGNO 2018).

RECLAMO n.88 della Società G.S. MARCELLINARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara VERZINO CALCIO – MARCELLINARA dell’8.04.2018 – Campionato 2^ Categoria – ammenda di 90,00, inibizione del dirigente ROTELLA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2018, squalifica del calciatore TORCASIO Cristiano, quale Capitano, fino al 30 GIUGNO 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nel corso del 2’ tempo della gara Verzino – Marcellinara dell’8.04.2018, in seguito ad uno scontro con un calciatore avversario in azione di gioco, un calciatore del Verzino reagiva in maniera scomposta venendo ammonito. Tale episodio determinava un acceso diverbio che vedeva tutti i calciatori del Marcellinara inveire contro gli avversari del Verzino. Subito dopo i tesserati del Marcellinara, compresi i dirigenti ed i calciatori in panchina, si rivolgevano con intenzioni aggressive contro l'arbitro, il quale subiva varie spinte ed anche un calcio da parte di un calciatore che non riusciva ad identificare. L'intervento delle Forze dell'Ordine e dei calciatori del Verzino consentiva all'arbitro di sottrarsi agli aggressori; il Direttore di Gara, ritenendo che non esistessero più le condizioni per un regolare svolgimento della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa al 40’ del 2º tempo. Su tali risultanze, il giudice di primo grado attribuita la responsabilità per l'irregolare conclusione della gara al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro dai tesserati del Marcellinara in particolare da parte di un calciatore non identificato, decideva per l’irrogazione della punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 – 3 ai danni del Marcellinara e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe. L’odierna ricorrente impugnava la decisione chiedendone l’integrale riforma. Il reclamo si fonda sull’assunto che nessun calciatore o dirigente del Marcellinara ha strattonato l’arbitro e nessuno ancor meno lo ha colpito. L’arbitro, a detta del Marcellinara, subiva esclusivamente un accerchiamento da parte di entrambe le squadre finalizzato a far valere le rispettive tesi e ragioni. In particolare il Marcellinara lamentava una condotta gravemente antisportiva e violenta da parte dei tesserati del Verzino che non frenavano la loro veemenza neanche in occasione di un gravissimo infortunio subito dal calciatore Ivan Perri che aveva fatto temere addirittura per la vita del ragazzo. Per supportare le proprie argomentazioni il Marcellinara ha prodotto un video che proverebbe la “superficialità e confusione” in cui è incorso l’arbitro nella ricostruzione dei fatti e che inficerebbe gravemente il suo rapporto. In via preliminare va rappresentato che detta prova non può essere acquisita in quanto non ammissibile ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Difatti gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati solo se offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e comunque solo al fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. Nessuno di tali requisiti ricorre nel caso di specie. Passando al merito della questione, va chiarito che a giudizio della consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva, C.A.F. prima e Corte Federale d’Appello poi, il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato da elementi gravi e oggettivi che lo legittimano, che ricorra cioè una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva. Ma dal rapporto di gara non si desume né una situazione di grave tensione e di potenzialità lesiva per i contendenti e per l’arbitro, né l’impossibilità per l’ufficiale di gara di proseguire nella direzione adottando gli idonei provvedimenti disciplinari. Afferma infatti l’arbitro che “sia i calciatori titolari che quelli della panchina, compresi i dirigenti, mi accerchiavano con l’intento di strattonarmi per colpirmi, ed almeno in due casi ci riuscivano, tant’è che ricevevo spinte ed anche un calcio da un giocatore che non riuscivo ad identificare”; il Direttore di Gara continua, e conclude, affermando che solo grazie all’intervento dei calciatori del Verzino e dei Carabinieri riusciva a sottrarsi alla rabbia dei calciatori del Marcellinara. Nell’audizione a chiarimenti l’ufficiale di gara ha confermato in toto il rapporto. Valutate tutte le risultanze istruttorie, questa Corte reputa non corretta la decisione di sospendere la gara, in quanto non riconducibile alla situazione oggettiva presente in quei frangenti ma condizionata da una proiezione dello stato d’animo dell’arbitro che lo ha portato a sopravvalutarne le potenzialità lesive alla propria incolumità.

In esito alle argomentazioni sopra esposte questa Corte ritiene, in accoglimento del reclamo, di disporre la ripetizione della gara in epigrafe e l’annullamento delle sanzioni irrogate al capitano ed al dirigente accompagnatore del Marcellinara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - revoca la punizione sportiva della perdita della gara VERZINO CALCIO – MARCELLINARA dell’8.04.2018 – Campionato 2^ Categoria – inflitta alla Società G.S. Marcellinara; -dispone la ripetizione della partita medesima; -revoca la squalifica del calciatore TORCASIO Cristiano, quale capitano, fino al 30 GIUGNO 2018; -revoca l’inibizione del dirigente accompagnatore, ROTELLA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2018; -conferma l’ammenda di € 90,00; -dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; -rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza.

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