C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 23/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.89 della Società A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. .Filogaso – A.S.D.Gioiese Football Club dell’8.04.2018 – Campionato Promozione – , ammenda € 200,00, squalifica del calciatore MERCURIO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara, squalifica dei calciatori MOLLO Gianluca e MONGIARDO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara).

RECLAMO n.89 della Società A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018( punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. .Filogaso – A.S.D.Gioiese Football Club dell'8.04.2018 – Campionato Promozione - , ammenda € 200,00, squalifica del calciatore MERCURIO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara, squalifica dei calciatori MOLLO Gianluca e MONGIARDO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA a) in via preliminare, che il reclamo è inammissibile 1) : relativamente alla punizione sportiva inflitta alla A.S.D. Gioiese Football Club della perdita della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell’08/04/2018 con il risultato di 0-3 a) il reclamo è pervenuto a mezzo PEC il 18/04/2018, vale a dire oltre il termine di due giorni successivi alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria), avvenuta il 12/04/2018, in violazione, pertanto, dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.110/A del 24/01/2018 della F.I.G.C. (pubblicato nel C.U. n.116 del 02/02/2018 del Comitato Regionale Calabria); , per il seguente ordine di motivi: b) la reclamante non ha provato l’avvenuto invio di copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, in ossequio al disposto di cui all’art.46, comma 5, del C.G.S. che impone tale adempimento nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito; 2) con riferimento alla squalifica per due giornate irrogata ai giocatori Mollo Gianluca e Mongiardo Giuseppe b) che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell’08/04/2018 risulta quanto segue: , non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.; - al 29’ del II tempo, il direttore di gara espelleva i calciatori Macrì Gabriele (Filogaso), per aver tentato di colpire un calciatore avversario dopo aver subìto un fallo, e Mercurio Domenico (Gioiese), reo di aver commesso un atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario; - il Macrì, dopo essere stato espulso, “correva verso gli spogliatoi arrivando a picchiarsi” con il Mercurio, dando inizio ad una rissa alla quale partecipavano “quasi tutti i calciatori” di entrambe le squadre (alcuni dei quali si erano tolti la maglietta), fra i quali l’arbitro individuava: a) Mercatante Alberto, Macrì Alessio, Santaguida Giuseppe, Romeo Marco, oltre al succitato Macrì Gabriele, dell’A.S.D. Filogaso; b) Romeo Pasquale, Mollo Gianluca, Arena Francesco, Mongiardo Giuseppe, oltre a Mercurio Domenico menzionato in precedenza, dell’A.S.D. Gioiese F.C.; - in tale frangente, alcuni tifosi delle due società entravano abusivamente sul terreno di gioco, creando una situazione di turbativa alla regolarità della gara, venendo prontamente allontanati dai dirigenti della società Filogaso;

- l’arbitro, infine, precisa testualmente che: “dopo circa cinque minuti la situazione si andava calmando, così fortunatamente riuscivamo tutti ad entrare negli spogliatoi”, considerando la gara chiusa definitivamente. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato a carico della società reclamante - ammenda di € 200,00; , i seguenti provvedimenti, oltre a quelli menzionati in precedenza (cfr. C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria): - squalifica per cinque giornate del giocatore Mercurio Domenico. L’A.S.D. Filogaso impugna i suddetti provvedimenti, chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica del calciatore suddetto. Le generiche argomentazioni difensive appaiono del tutto insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuti nel rapporto arbitrale (fonte primaria e privilegiata di prova), dai quali emerge chiaramente che la zuffa verificatasi tra Mercurio Domenico ed un giocatore avversario (Macrì Gabriele), entrambi espulsi precedentemente dal direttore di gara, ha provocato la rissa successiva alla quale il Mercurio, individuato dall’arbitro, ha preso parte insieme a “quasi tutti i calciatori” di entrambe le società. L’ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante e la squalifica per cinque giornate irrogata al giocatore Mercurio Domenico appaiono congrue ed adeguate ai fatti accertati. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s’impugna: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; b) la squalifica per DUE giornate dei calciatori MOLLO Gianluca e MONGIARDO Giuseppe; - rigetta il reclamo relativamente all’ammenda di € 200,00 ed alla squalifica per CINQUE giornate del giocatore MERCURIO Domenico; Dispone, infine, incamerarsi la tassa.

 

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