C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 27/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.90 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.157 del 19.04.2018( omologazione del risultato 4-4 della gara F.C.D. DAVOLI ACADEMY – A.P.D. REGGIO F.C. del 14.04.2018, Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off, ammenda di € 250,00, squalifica dell’allenatore D’ARRIGO Alessandro fino al 24.04.2018, squalifica del calciatore BATTAGLIA Antonio per DUE gare effettive gara).

RECLAMO n.90 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.157 del 19.04.2018( omologazione del risultato 4-4 della gara F.C.D. DAVOLI ACADEMY – A.P.D. REGGIO F.C. del 14.04.2018, Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off, ammenda di € 250,00, squalifica dell’allenatore D’ARRIGO Alessandro fino al 24.04.2018, squalifica del calciatore BATTAGLIA Antonio per DUE gare effettive gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito il rappresentante della controparte; RILEVA a) in via preliminare, che il reclamo è inammissibile 1) relativamente alla omologazione del risultato 4-4 della gara F.C.D. DAVOLI ACADEMY – A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB del 14.04.2018,Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off, in quanto avrebbe dovuto essere proposto al Giudice di primo grado ai sensi degli art.li 29 e 46, del C.G.S. seguendo le procedure dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.111/A del 24/01/2018 della F.I.G.C. (pubblicato nel C.U. n.116 del 02/02/2018 del Comitato Regionale Calabria);

2)con riferimento alla squalifica per due giornate irrogata al calciatore Battaglia Antonio e fino 24.4.2018 irrogata all’allenatore D’Arrigo Alessandro, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S., e le squalifiche per tecnici fino ad un mese ai sensi dell’art.45, comma 3/b, del C.G.S. Relativamente all’ammenda di € 250,00, deve osservansi che il direttore di gara non ha identificato l’autore del lancio delle bottiglie in campo. Motivo per il quale la sanzione a carico della Società A.P.D. Reggio Football Club deve essere commisurata all’entrata abusiva di una sostenitrice e, conseguentemente, ridotta. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s’impugna: a) l’omologazione del risultato 4-4 della gara DAVOLI ACADEMY –REGGIO FOOTBALL CLUB del 14.04.2018,Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off; b) la squalifica per DUE giornate irrogata al calciatore BATTAGLIA Antonio e fino 24.4.2018 irrogata all’allenatore D’ARRIGO Alessandro; - relativamente all’ammenda di € 250,00, in riforma della decisione del primo giudice, viene ridotta ad € 100,00. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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