C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 27/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.91 della Società A.S.D. TARSIA 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 12.04.2018 ( squalifica dei calciatori SCAGLIONE Cosimo e SIGNORETTI Nando fino al 30.06.2018, squalifica del calciatore GIANNICE Pasquale per NOVE gare effettive).
RECLAMO n.91 della Società A.S.D. TARSIA 1976
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 12.04.2018 ( squalifica dei calciatori SCAGLIONE Cosimo e SIGNORETTI Nando fino al 30.06.2018, squalifica del calciatore GIANNICE Pasquale per NOVE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; osserva preliminarmente che, stante il principio di effettiva afflittività della sanzione, appare opportuno determinare la stessa in squalifica a giornate effettive di gara; ritenuto che i fatti contestati risultano accertati nel loro accanimento e che la responsabilità degli incolpati deve essere modulata in ragione della diversa gravità dei rispettivi comportamenti illeciti, con la precisazione che andranno detratte le giornate di squalifica già scontate; P.Q.M. In riforma della decisione del Primo Giudice irroga a: SCAGLIONE Cosimo la squalifica di SEI giornate effettive di gara; GIANNICE Pasquale la squalifica di CINQUE giornate effettive di gara; SIGNORETTI Nando la squalifica di TRE giornate effettive di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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