C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 08/05/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 93 della Società STELLA MARIS SELLIA MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 Amatori del 19.04.2018 (penalizzazione di un punto in classifica).
RECLAMO nr. 93 della Società STELLA MARIS SELLIA MARINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 Amatori del 19.04.2018 (penalizzazione di un punto in classifica).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 45' del 2º tempo, quando mancava al termine della gara solo il tempo di recupero che l'arbitro avrebbe accordato, i calciatori della Stella Maris comunicavano all’arbitro che, essendo stati aggrediti da circa 7/8 sostenitori del Botricello, per protesta abbandonavano il terreno di gioco senza proseguire nella disputa della gara. Sull’episodio l'arbitro riferisce che girandosi dal lato verso cui sono posizionati gli spogliatoi ha notato che alcuni calciatori della Stella Maris ed un gruppetto di sostenitori del Botricello, rientrati abusivamente nel recinto di gioco, erano impegnati in un acceso diverbio, con reciproche spinte. Recatosi di corsa nella zona in cui si svolgeva il diverbio, l'arbitro ha preso atto della decisione dei calciatori della Società Stella Maris di non proseguire nella disputa della gara, per cui, insieme con le due squadre, ha fatto rientro negli spogliatoi. In base a quanto riportato dall'arbitro non si riscontrano elementi per attribuire ai sostenitori del Botricello la responsabilità per la sospensione della gara, cioè - come correttamente argomenta il giudice di prime cure – “un'aggressione con significativi atti di violenza a danno di calciatori della squadra ospitata”. La società Stella Maris deve, di conseguenza, ritenersi, in base all'art. 53 della N.O.I.F., rinunciataria alla gara. Appare pertanto corretta la decisione di infliggere alla Società Stella Maris la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3 e – per quanto attiene all’odierno ricorso - la penalizzazione di un punto in classifica. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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