C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 08/05/2018 – Delibera – RECLAMO nr 94 del signor D’AMICO Maurizio (Società Pol. Caraffa) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica per dieci gare effettive con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative previste dall’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).

RECLAMO nr 94 del signor D’AMICO Maurizio (Società Pol. Caraffa)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica per dieci gare effettive con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito dal suo legale; RILEVA il reclamante è stato sanzione con dieci giornate di squalifica perché al 21’ del primo tempo si è avvicinato all'arbitro con atteggiamenti e gesti aggressivi, ingiuriosi e minacciosi; espulso, mentre abbandonava il terreno di gioco è tornato improvvisamente indietro continuando ad offendere pesantemente il direttore di gara costringendolo ad allontanarsi di corsa per evitare atti di violenza. Al termine del 1º tempo ha atteso l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi, gli ha rivolto altre ingiurie e minacce, impedendogli di chiudere la porta, venendo poi allontanato da alcuni compagni di squadra. Inoltre durante la gara è entrato abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro portando via il proprio documento d'identità. Il D’Amico, pur ammettendo di non avere tenuto un comportamento “esemplare” dopo l’espulsione, nega i fatti per come riportati in rapporto ritenendoli assolutamente infondati. Ritiene questo collegio che i fatti vadano correttamente qualificati. Reputa in particolare che il comportamento tenuto dal D’Amico possa essere qualificato come ripetutamente offensivo e minaccioso. Parimenti va affermato - al fine di una corretta valutazione della pena da irrogarsi – che, nel caso di specie, non ricorrano gli estremi della violenza nei confronti dell’arbitro neanche nella forma del tentativo. Puntualizza da ultimo che non può ritenersi provato che il D’Amico si sia introdotto abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro al fine di “sottrarre” il proprio documento d’identità. Per tale ragione la sanzione appare da riformare riducendola a cinque (5) giornate effettive di gara per adeguarla alla effettiva gravità dei fatti contestati. Ne discende che va annullata l’applicazione delle misure amministrative accessorie previste a carico della società ai sensi dell’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. in quanto non ricorre il requisito della condotta violenta nei confronti dell’Ufficiale di gara nonché della squalifica minima di otto giornate per come deliberato dal Consiglio Federale (C.U. n° 104/A del 17.12.2014 della F.I.G.C.). P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a D’AMICO Maurizio a CINQUE (5) giornate effettive di gara; annulla l’applicazione delle misure amministrative (104/A FIGC) previste a carico della società ai sensi dell’art. 16 comma 4 bis C.G.S.; dispone restituirsi la tassa.

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