C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 08/05/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 95 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore GAGLIARDI Gianfranco per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO nr. 95 della Società S.S. TORRETTA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore GAGLIARDI Gianfranco per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara S.S. Torretta – U.S. Cerva del 22/04/2018 risulta che al 40’ del I tempo, veniva espulso il calciatore Gagliardi Gianfranco (Torretta) per avere proferito nei confronti del direttore di gara espressioni offensive ed intimidatorie. Dopo l’espulsione, il calciatore suddetto si avvicinava minacciosamente verso l’arbitro, venendo fermato da alcuni compagni di squadra.
In riferimento a quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il calciatore Gagliardi Gianfranco per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.61 del 26/04/2018 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante chiede che venga ridotta la sanzione, sostenendo che “a seguito dell’espulsione avvenuta per eccessive proteste”, il Gagliardi si sarebbe “recato direttamente fuori dal terreno di gioco senza mai avvicinarsi all’arbitro in modo minaccioso”. Ritiene questo Collegio che i fatti, per come narrati dall’arbitro possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del proprio rapporto, nel quale gli accadimenti vengono riportati in modo puntuale ed immune da vizi logici. L’entità della sanzione irrogata in primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Gagliardi Gianfranco. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerasi la tassa.
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