C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 181 del 14/06/2018 – Delibera – RECLAMO n.101 della Società A.S.D. VIGOR LAMEZIA 1919 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.176 del 31.05.2018 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore NIANG Serigne Madina per TRE gare effettive, squalifica del calciatore MARUCA Cristian per DUE gare effettive).

 

RECLAMO n.101 della Società A.S.D. VIGOR LAMEZIA 1919

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.176 del 31.05.2018 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore NIANG Serigne Madina per TRE gare effettive, squalifica del calciatore MARUCA Cristian per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il difensore della Società reclamante; -ritenuto che dal rapporto arbitrale e dai rapporti dei commissari di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; -ritenuto che l’impugnazione della sanzione a carico di Maruca Cristian è inammissibile, ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera a del C.G.S., trattandosi di squalifica di due giornate; -ritenuto che la sanzione a carico di Niang Serigne Madina, che con proprio provocatorio comportamento ha dato causa ad una rissa tra giocatori e tifosi, è congrua ed adeguata;

-ritenuto che la sanzione pecuniaria a carico della Società Vigor Lamezia 1919 appare eccessiva avendo il direttore di gara qualificato come “buono” il comportamento della tifoseria, tuttavia, a fine gara, lanciavano bottiglie d’acqua in campo; P.Q.M. dichiara inammissibile l’impugnazione della sanzione comminata a MARUCA Cristian; conferma la sanzione a carico di NIANG Serigne Madina; in parziale accoglimento del reclamo riduce a € 300,00 (trecento/00) l’ammenda a carico della Società VIGOR LAMEZIA 1919; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante

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