C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 182 del 14/06/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.28 a carico della Società A.S.D. CITTA’ DI ROSSANO (matricola 921201), per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi all’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al duplice addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva contestato al proprio dirigente SIDERO FRANCESCO. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 10473/556/pfi17-18/CS/sds del 19/04/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.28 a carico della Società A.S.D. CITTA’ DI ROSSANO (matricola 921201), per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi all’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al duplice addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva contestato al proprio dirigente SIDERO FRANCESCO. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 10473/556/pfi17-18/CS/sds del 19/04/2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 556 pfi 17-18, avente ad oggetto: “presunta condotta del Sig. Sidero Francesco il quale, pur essendo tesserato in qualità di dirigente della Soc. Città di Rossano, svolgerebbe indebitamente l’attività di allenatore in favore della predetta società, pur essendo privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico; per aver inviato un messaggio tramite social network all’arbitro della gara Young Boys Cassano – Città di Rossano del 26.01.2017, valevole per il campionato Juniores Regionale del C.R. Calabria, al fine di evitare di riportare sul referto i fatti avvenuti in occasione della stessa”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.12.2017 al n. 556 pfi 17-18”; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1. lettera di affidamento; 2. atti fascicolo ricevuto; 3. foglio di censimento Soc. ASD Città di Rossano, S.Sp. 2016/17 e 2017/18 ; 4. attestazione Settore Tecnico su Sidero Francesco e anagrafica di Sidero Fiorenzo da parte del CR Calabria; 5. verbale audizione arbitro De Luca Pietro; 6. verbale audizione Sidero Francesco; 7. attestato di partecipazione, da parte di Sidero Francesco, al Corso Grassroots “Livello E” e relativo C.U. n. 34 del 31.03.2017 della Delegazione Distrettuale della FIGC, sede di Rossano; 8. verbale audizione Sidero Fiorenzo;
premesso che, rispetto all’oggetto specifico del procedimento in esame rappresentato dalle due condotte di rilievo disciplinare poste in essere dal Sig. Sidero Francesco, l’indagine è stata estesa anche ad un altro episodio strettamente collegato agli altri due. Il procedimento in esame, infatti, nasce dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C., la quale, a seguito della decisione assunta in ordine al reclamo proposto dal Sig. Sidero Fiorenzo (figlio di Sidero Francesco) avverso la squalifica che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale al fine di verificare anche quanto riportato dall’arbitro (Sig. De Luca Pietro) nel supplemento di referto in ordine ad alcune minacce dallo stesso ricevute ad opera del Sig. Sidero Fiorenzo il giorno successivo alla gara (27.1.2017) alle ore 13.15 all’uscita dalla scuola. Dagli atti di indagine raccolti, tuttavia, è emersa l’impossibilità di ascrivere al Sig. Sidero Fiorenzo la condotta minacciosa riferita dall’arbitro. Il Sig. Sidero Fiorenzo, infatti, si è difeso nel citato reclamo allegando un certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Rossano attestante che, nel momento nel quale l’arbitro colloca la minaccia ricevuta, il Sig. Sidero si trovava presso la citata struttura ospedaliera. Dalla lettura del certificato emerge, infatti, che il Sig. Sidero Fiorenzo si è recato presso il Pronto Soccorso in data 27.1.2017 alle ore 12.25 e vi è rimasto fino alle 17.50 mentre il direttore di gara colloca la minaccia alle ore 13.15 del 27.1.2017. Non potendosi dubitare della rilevanza probatoria del predetto certificato medico (rilasciato da una struttura pubblica e, pertanto, costituente atto pubblico), si deve necessariamente concludere che il Sig. Sidero Fiorenzo non può aver minacciato l’arbitro De Luca alle ore 13.15 del 27.1.2017 dinanzi ad una scuola. Nonostante il direttore di gara nel corso della sua audizione abbia confermato che la persona che lo aveva minacciato in tale occasione fosse il Sig. Sidero Fiorenzo, si deve ritenere che si tratti di un errore di persona: l’arbitro probabilmente avrà confuso il Sig. Sidero con un altro calciatore della squadra del Rossano, visto che, come lui stesso ha ammesso in sede di audizione, erano diversi i calciatori di tale squadra presenti in quel frangente. Ne deriva, pertanto, che non si può contestare al Sig. Sidero Fiorenzo l’aver minacciato in data 27.1.2017 l’arbitro De Luca di non scrivere sul referto quanto accaduto il giorno prima e, pertanto, tale condotta è stata oggetto, mediante autonomo provvedimento, di intendimento di archiviazione; osservato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso (si riporta di seguito per completezza espositiva anche la condotta ascrivibile al Sig. Sidero Francesco che ha definito la sua posizione con l’accordo ex art. 32 sexies del C.G.S.) che il Sig. Sidero Francesco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano, ha posto in essere due distinte condotte di rilievo disciplinare. La prima si è concretizzata nell’aver svolto, nel campionato calabro 2016/2017 Juniores regionali, l’attività di allenatore della società A.S.D. Città di Rossano indebitamente, in quanto privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico. Tale circostanza - oltre ad essere emersa dalle dichiarazioni dell’arbitro Pietro De Luca che aveva diretto la gara Young Boys Cassano-Città di Rossano del 26.1.2017 valevole per il campionato juniores regionale calabro (il direttore di gara, infatti, ha dichiarato di ricordare che il Sig. Sidero Francesco, pur essendo indicato nella distinta di gara quale dirigente accompagnatore ufficiale, durante tutta la gara in questione aveva in maniera continuativa dato disposizioni tecniche alla squadra ed infatti anche i calciatori si rivolgevano al lui chiamandolo “mister”. L’arbitro ha poi aggiunto che non era stato un episodio occasionale, posto che, durante la stessa stagione sportiva, costui aveva arbitrato altre due volte la squadra della società Città di Rossano e il Sig. Sidero Francesco, che era sempre indicato nella distinta di gara quale dirigente accompagnatore ufficiale, aveva sempre svolto di fatto le funzioni di allenatore) – è stata in sostanza ammessa dallo stesso Sidero Francesco, il quale, nel corso della sua audizione, ha dichiarato che nella società Città di Rossano non vi era un allenatore regolarmente qualificato e munito di abilitazione dal Settore Tecnico e che lui personalmente, come dirigente, seguiva i ragazzi anche dal punto di vista tecnico. Il Sig Sidero Francesco ha fatto, altresì, presente che da due anni aveva presentato la richiesta di essere inserito nel corso regionale di allenatore Uefa B, ma che non era stato ammesso ma che comunque era in possesso dell’attestato quale allenatore di Uefa E, che, a suo parere, abilita ad allenare i ragazzini di categoria pulcini e esordienti, rilasciato dalla sede locale di Rossano del Comitato Provinciale della FIGC di Cosenza. Gli accertamenti effettuati presso il Settore Tecnico hanno confermato che il Sig. Sidero Francesco non risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico come allenatore mentre l’attestato di partecipazione al Corso Grassroots “Livello E”, indetto dalla Delegazione Distrettuale di Rossano, abilita alla sola formazione tecnica dei ragazzini dei campionati esordienti e pulcini e non per il campionato regionale Juniores. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, è dimostrato che il Sig. Sidero Francesco, nella stagione sportiva 2016/2017, pur essendo tesserato con la società Città di Rossano come consigliere, ha svolto l’attività di allenatore della citata squadra nel campionato regionale Juniores in assenza della prescritta abilitazione del Settore Tecnico della F.I.G.C., e ciò ha integrato la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 44 del regolamento della L.N.D. e 40, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. La seconda condotta di rilievo disciplinare posta in essere dal Sig. Sidero Francesco si è concretizzata nell’aver inviato, nel tardo pomeriggio dopo la conclusione della gara Young Boys Cassano-Città di Rossano del 26.1.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Pietro De Luca, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Rossano, un messaggio finalizzato a convincere il direttore di gara a non riportare nel proprio referto quanto accaduto in occasione della predetta gara. In particolare, alla luce di quanto emerge oggettivamente dal supplemento del referto del direttore di gara e dal relativo allegato rappresentato dalla copia del messaggio in questione, dalle audizioni dell’arbitro e del Sig. Sidero Francesco che ha ammesso di aver inviato il predetto messaggio, può dirsi dimostrato che il Sig. Pietro De Luca, che aveva arbitrato la gara Young Boys Cassano-Città di Rossano del 26.1.2017, si è accorto di aver ricevuto la sera del 26.1.2017 (e cioè la sera stessa della gara sopra indicata) un messaggio dal Sig. Sidero Francesco (che riconosceva dalla foto allegata al profilo del mittente) finalizzato evidentemente a indurre il direttore di gara a non riportare (o riportare in modo lieve) la motivazione dell’espulsione subita da un calciatore della società Città di Rossano in occasione della predetta gara. La giustificazione fornita dal Sig. Sidero in ordine alla finalità del messaggio (costui ha dichiarato che il messaggio voleva solo essere un “consiglio sul fatto che doveva riportare sul referto tutti i fatti dettagliatamente accaduti a fine gara” e che comunque non aveva chiesto di “togliere nessuna espulsione”), infatti, non è credibile ed è smentita dal contenuto del messaggio stesso. Da quanto sopra, pertanto, emerge che il Sig. Sidero Francesco, mediante l’invio del messaggio in questione, ha violato l’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. Ritenuto che le suddette circostanze integrino per il Sig. Sidero Francesco gli estremi di una duplice violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. Costui, infatti, nella qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano all’epoca dei fatti, deve rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 44 del regolamento della L.N.D. e 40, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver svolto l’attività di allenatore della squadra Città di Rossano nel campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali indebitamente, in quanto privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico. Il Sig. Sidero, sempre, nella qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano all’epoca dei fatti, deve rispondere, altresì, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver inviato, in data 26.1.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Pietro De Luca, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Rossano, un messaggio finalizzato a convincere il direttore di gara a non riportare (o riportare in modo lieve) la motivazione dell’espulsione subita da un calciatore della società Città di Rossano in occasione della gara Young Boys Cassano-Città di Rossano del 26.1.2017, valevole per il campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali. Evidenziato che succesivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle indagini il Sig. Sidero Francesco ha definito la propria posizione mediante il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies del C.G.S. con l’Ufficio di Procura. Ritenuto, altresì, che da tali condotte consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. CITTA’ DI ROSSANO, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente Sidero Francesco, per la duplice violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla società A.S.D. CITTA’ DI ROSSANO e regolarmente ricevuta. Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: la società A.S.D. CITTA’ DI ROSSANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine al duplice addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. contestato al proprio dirigente SIDERO FRANCESCO. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’11 giugno 2018, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato a carico della Società A.S.D. Citta’di Rossano l’ammenda di € 800,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Società A.S.D. CITTA’DI ROSSANO l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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