F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 170/CSA pubblicata il 23 Febbraio 2022 – U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Decisione n. 170/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 179/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Bruno Di Pietro – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 179/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 11.02.2022, l’Avv. Borgo e udito il legale della società U.S. Avellino s.r.l., Avv. Eduardo Chiacchio; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società U.S. Avellino 1912 s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Catanzaro/Avellino del 6/2/2022, è stata inflitta all’allenatore della predetta Società, Domenico De Simone, la squalifica per due giornate effettive di gara “1) per avere, al 41°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina; 2) per avere tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti offensivi, al 41°minuto circa del primo tempo e al 93° ed al 94°minuto circa. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021- 2022 (r. proc. fed.)”. 

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la Società Avellino 1912 s.r.l. ha sostenuto, con riferimento alla condotta irriguardosa, che la stessa andrebbe derubricata a condotta meramente irrispettosa. Quanto, poi, più in generale, alla complessiva condotta tenuta dal De Simone, ivi compreso il pronunciamento di una espressione blasfema, la ricorrente ha evidenziato che tale condotta non è stata rilevata né dal Direttore di Gara né dai suoi Assistenti ma soltanto dai collaboratori della Procura Federale che non sarebbero legittimati ad avviare, mediante il proprio rapporto, l’iter disciplinare relativamente a fatti avvenuti all’interno del recinto di giuoco.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto, confermando, conseguentemente, la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021-2022 (citata espressamente dal Giudice Sportivo), ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Orbene, nel caso di specie e contrariamente alla fattispecie decisa con la predetta decisione, le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale ai fini della irrogazione di una sanzione che appare, peraltro, del tutto congrua rispetto alla complessiva e reiterata condotta blasfema e ingiuriosa tenuta dal sig. De Simone.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                      Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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