F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 171/CSA pubblicata il 23 Febbraio 2022 – U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Udinese Calcio S.p.A.
Decisione n. 171/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 154/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Pasquale Marino – Componente
Patrizio Leozappa - Componente (relatore)
Lorenzo Attolico – Componente
Andrea Lepore - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 154/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919
s.r.l. in data 19.01.2022, avverso le sanzioni:
- perdita della gara per 0-3;
- penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, inflitte alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con decisione del 18 gennaio 2022 (C.U. n. 140) in relazione alla gara Udinese/Salernitana del 21.12.2021;
Visto il reclamo, la memoria ex art. 72, comma 2, C.G.S. ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.2.2022, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi gli avv.ti Eduardo Chiacchio, prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 31 gennaio 2022, preceduto da rituale preannuncio del 19 gennaio 2022 e dalla ricezione in data 25 gennaio 2022 dei documenti ufficiali richiesti, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 18 gennaio 2022, con la quale l’Organo di prime cure, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 119 del 23 dicembre 2021, disatteso il riconoscimento della causa di forza maggiore, ex art. 55 delle N.O.I.F., invocato dalla Società odierna reclamante con tempestivo ricorso, deliberava di applicare le sanzioni previste dall’art. 53 delle N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa della gara Udinese Calcio S.p.A. – U.S. Salernitana 1919 s.r.l. del 21 dicembre 2021, valevole per la 19^ Giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, e, in particolare, la punizione della perdita della gara medesima per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Si duole la U.S. Salernitana 1919 s.r.l., con il primo motivo di reclamo, della insufficiente motivazione e della manifesta illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della decisione impugnata, laddove essa esclude la sussistenza, nel caso di specie, della forza maggiore ai fini dell’applicazione dell’art. 55 delle N.O.I.F..
In particolare, la Società reclamante, avuto riguardo al cuore della motivazione, che si fonda sulla considerazione per la quale la U.S. Salernitana non avrebbe messo in opera tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli federali e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, eccepisce la totale inesattezza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo con riguardo ai due elementi fattuali che lo avrebbero indotto a ritenere, nel caso di specie, non integrata la esimente sportiva della forza maggiore, ossia le interlocuzioni tenute via e-mail il giorno 20 dicembre 2021 con la ASL di Salerno e le modalità del trasferimento della squadra (prevista originariamente con volo di linea), con conseguente infondatezza dell’interpretazione dei principi di cui all’art. 55 delle N.OI.F.. Allega, al riguardo, una diversa e più puntuale ricostruzione di tali fatti, corredandola di prove documentali.
Con il secondo motivo di reclamo, la U.S. Salernitana lamenta l’illegittimità della decisione impugnata, per violazione degli artt. 53 e 55 delle N.O.I.F., laddove non riconosce piena rilevanza causale di forza maggiore al provvedimento interdittivo della ASL di Salerno delle ore 23.20 del 20 dicembre 2021, con il quale è stata definitivamente esclusa la possibilità di effettuare la trasferta in “bolla” della squadra e, conseguentemente, è stata “giustificata” agli effetti sportivi la mancata presentazione della stessa dinanzi all’Arbitro per la disputa della partita del 21 dicembre 2021 ore 18.30. Il Giudice Sportivo, al riguardo, ha inoltre omesso di considerare, come la reclamante deduce anche con la memoria integrativa ex art. 72, comma 2, C.G.S., che tale provvedimento interdittivo dell’Autorità sanitaria è intervenuto in un momento in cui, qualora la trasferta in “bolla” fosse stata invece consentita dalla ASL, la Salernitana sarebbe stata comunque in grado di raggiungere il luogo dell’incontro nel giorno e nell’ora stabiliti, essendosi nelle more prontamente e diligentemente attivata per disporre di un volo charter con partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre 2021 ed arrivo a Udine alle ore 11.10, nonché per effettuare prima dell’arrivo in albergo i tamponi al gruppo squadra, avvalendosi di strutture sanitarie in loco già preallertate.
In dibattimento, la reclamante ha illustrato oralmente le proprie difese e concluso in conformità all’atto introduttivo.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
Potendo darsi ormai per pacifici “i principi” di cui alla lett. a) del provvedimento impugnato, il punto nodale della presente controversia, alla luce dei motivi di reclamo, è se sussista o meno, nella fattispecie, la “forza maggiore” ai fini dell’art. 55 delle N.O.I.F.. Il Giudice Sportivo, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, a conclusione dell’analisi di merito a lui spettante, ha ritenuto che “la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini ‘sportivi’, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire” e ciò in quanto non risulterebbe che la Salernitana “abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea, in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed. 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in ‘bolla’ e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta.”
Al riguardo, questa Corte ritiene di dover preliminarmente chiarire, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre 2021 n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.
A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.
Eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit.. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa autonoma di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato.
Le considerazioni che precedono conducono, nel caso di specie, all’accoglimento del reclamo.
Per completezza, la Corte rileva anche come gli elementi fattuali ritenuti dal Giudice Sportivo sintomatici di una non perfetta diligenza nell’organizzazione della trasferta in “bolla” del gruppo squadra, alla luce della documentazione probatoria fornita dalla reclamante, non appaiano comunque idonei ad escludere, nel caso di specie, la esimente sportiva della forza maggiore invocata dalla Salernitana a seguito del provvedimento interdittivo adottato dalla ASL di Salerno alle ore 23.20 del 20 dicembre 2021.
Ed invero, con riguardo alla rilevanza delle interlocuzioni tenute via e-mail dalla reclamante il giorno 20 dicembre 2021 con la ASL di Salerno, è sufficiente richiamare, agli effetti che qui interessano, le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nella decisione 7 gennaio 2021 n. 1, in ordine al valore ed al significato da attribuire a informazioni e chiarimenti resi in un tale concitato contesto.
Quanto, invece, alle modalità di trasferimento della squadra che, in effetti, era stato originariamente organizzato dalla Salernitana facendo ricorso ad un volo di linea, disattendendo l’indicazione del Protocollo FIGC al tempo vigente di “preferire” i voli charter, si tratta, in mancanza di una prescrizione federale in tal senso, di una scelta organizzativa al più censurabile sul piano dell’opportunità, comunque risalente ad un tempo antecedente al verificarsi dei primi casi di positività al Covid 19 all’interno del gruppo squadra e, in ogni caso, superata e resa irrilevante dal diligente e pronto reperimento, all’occorrenza, di un volo charter.
La reclamante ha infatti fornito la prova documentale di aver acquisito (già alle ore 16.33 del 20 dicembre 2021), nel breve lasso di tempo intercorso tra il divieto espresso (con messaggio e-mail delle ore 13.07) dalla ASL di Salerno di utilizzare il volo di linea originariamente programmato dalla Salernitana per la trasferta e l’adozione del provvedimento di inibizione allo svolgimento della prestazione sportiva, la disponibilità di un volo charter la cui operatività (partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre 2021 ed arrivo a Udine alle ore 11.10) avrebbe consentito alla Salernitana di poter essere presente allo Stadio “Dacia Arena” in tempo utile per lo svolgimento all’orario prestabilito della gara con l’Udinese.
All’accoglimento del reclamo consegue l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con la decisione qui riformata e che la Lega Nazionale Professionisti Serie A provveda per il recupero della gara Udinese Calcio S.p.A. – U.S. Salernitana 1919 s.r.l., non disputata il 21 dicembre 2021 e valevole per la 19^ Giornata del Campionato di Serie A 2021/2022.
Resta salvo ed impregiudicato l’esercizio dei poteri di indagine della Procura Federale in relazione alle ulteriori circostanze emergenti dagli atti di causa ed eventualmente rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare della U.S. Salernitana 1919 s.r.l., quali, ad esempio, le modalità di svolgimento al chiuso del pranzo natalizio del 18 dicembre 2021, al quale, come dichiarato alla ASL, hanno preso parte tesserati non vaccinati e i contatti stretti avuti con il gruppo squadra dai due calciatori positivi e dal soggetto sintomatico nelle 48 ore antecedenti l’accertata positività, anche al di fuori del campo di gioco e degli ambienti annessi (docce, spogliatoi, locali medici, mensa); per i quali non può essere esclusa la mancanza di rispetto della distanza di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dai protocolli anticovid, come da dichiarazione resa dal Direttore Sportivo della reclamante alla ASL di Salerno e dalla stessa richiamata tra i presupposti del provvedimento interdittivo adottato.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Patrizio Leozappa Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce