C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 1 del signor SIMARI Benigno Massimo (Società A.C.D. Città di Amantea 1927) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 20.09.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).
RECLAMO n. 1 del signor SIMARI Benigno Massimo (Società A.C.D. Città di Amantea 1927)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 20.09.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il difensore del reclamante; RILEVA il calciatore Simari impugna la sanzione irrogatagli per aver colpito con uno schiaffo un dirigente della squadra avversaria. Il reclamante ammette la responsabilità per l’episodio contestatogli ma ne ridimensiona la gravità ritenendo eccessiva la squalifica subita.
Il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale riferiscono con assoluta certezza che il Simari ha colpito con uno schiaffo il dirigente della Vigor Lamezia sig. Liotti. Ritiene questo Collegio che i fatti appaiono incontestati per cui la valutazione deve vertere esclusivamente sulla quantificazione della pena. La tesi del reclamante appare meritevole di pregio nella parte in cui sostiene che la sanzione debba essere rimodulata tenendo conto della reale gravità del comportamento tenuto. In relazione a tanto la Corte ritiene conforme a giustizia, in parziale accoglimento del reclamo, ridurre la sanzione a tutto il 12 novembre 2018. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMARI Benigno Massimo a tutto il 12 NOVEMBRE 2018 e dispone restituirsi la tassa.
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