C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 2 A.S.D. ROGGIANO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica calciatore PARISE Eugenio fino al 31.12.2018).
RECLAMO n. 2 A.S.D. ROGGIANO 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica calciatore PARISE Eugenio fino al 31.12.2018).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Parise per essersi alzato dalla panchina e avvicinatosi all’assistente arbitrale averlo minacciato e offeso; in particolare il Parise lo strattonava tenendolo dalla maglia e quindi lo spingeva con forza colpendolo anche con delle manate al petto. La società reclamante nega quanto asserito dai due ufficiali di gara citati rappresentando che tra il Parise e l’assistente arbitrale ci sarebbe stato “solo uno scambio di vedute”. Ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale non presentano profili di attaccabilità in quanto riportano i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere posti in dubbio anche a fronte di una tesi difensiva che si palesa assai debole nelle argomentazioni. La sanzione irrogata è adeguata alla lesività dei fatti contestati, il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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