C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 23/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.4 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DE LUCA Andrea per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.4 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DE LUCA Andrea per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante nega che i suoi tesserati abbiano proferito frasi offensive e pesantemente minacciose nei confronti dell'arbitro, né in particolare il calciatore De Luca Andrea, accusato di aver ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara, dopo la sua espulsione; ritenuto che le argomentazioni addotte non paiono sufficienti ad inficiare il contenuto del referto di gara, che costituisce prova privilegiata; considerato che la sanzione dell'ammenda inflitta alla società può essere rimodulata avuto riguardo alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 200,00; conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

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