C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 23/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.5 della Società A.S.D. HIERAX avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (squalifica del calciatore AGOSTINO Raffaele fino al 03/12/2018).
RECLAMO n.5 della Società A.S.D. HIERAX
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (squalifica del calciatore AGOSTINO Raffaele fino al 03/12/2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le argomentazioni difensive non paiono sufficienti ad inficiare il contenuto del referto di gara, che costituisce prova privilegiata, dal quale si evince la volontarietà della spinta e le frasi offensive e gravemente minacciose proferite dal calciatore Agostino Raffaele nei confronti dell'arbitro, con l'aggravante che il soggetto incolpato era il capitano della squadra; considerato che la squalifica inflitta è congrua avuto riguardo alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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