C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 25/07/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di: – Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; – la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610668), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.nr. 13940/1100/pfi17-18/CS/sds del 22/06/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di:
- Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; - la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610668), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.nr. 13940/1100/pfi17-18/CS/sds del 22/06/2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Letti gli atti del procedimento disciplinare n.1100 pfi 17 -18 avente ad oggetto: “presunto mancato pagamento da parte della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente” Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 04/04/2018 al n. 1100pf 17-18; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentiti; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - Lettera affidamento incarico del 4 Aprile 2018; - Esposto – denuncia del 10/11/2017 della ASD Luzzese Calcio a mezzo PEC; - Integrazione Esposto – denuncia del 08/11/2018 della ASD Luzzese Calcio a mezzo PEC; - Atti relativi alla decisione 91/2017 della 1^ Sez. del Collegio di Garanzia dello Sport; - foglio censimento stagione sportiva 2017-2018, della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO; - Comunicazione del 09.10.2017 nuovi indirizzi della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO; - Lettera del 12/09/2017 dell’avv. Giotti per conto della ASD Luzzese Calcio alla A.S.D. CORIGLIANO CALABRO inviata a mezzo PEC e a mezzo fax.
Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti indicati: Sig. Olivieri Roberto Cosimo – Presidente della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO ex art. 4 comma 1 del C.G.S alla quale appartengono i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Sandro De Marco; visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.. HA DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale: 1) Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. uno bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; 2) la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 luglio 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per il Sig.Olivieri Roberto Cosimo, Presidente della Società A.S.D. Corigliano Calabro, mesi 18 d'inibizione; - per la Società ASD Corigliano Calabro l’ammenda di € 1.500,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Rilevato che le richieste del Sostituto Procuratore appaiono eccessive rispetto a quanto contestato; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga : - al Sig.OLIVIERI Roberto Cosimo, Presidente della Società A.S.D. Corigliano Calabro, mesi 6(SEI) d'inibizione e quindi fino al 25.01.2019; - per la Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO l’ammenda di € 600,00(seicento/00) e 1 (UNO) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 25/07/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di: – Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; – la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610668), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.nr. 13940/1100/pfi17-18/CS/sds del 22/06/2018."