C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 11/10/2018 – Delibera – Gara del 23/ 9/2018 CAPO VATICANO – U.S. GIRIFALCO
Gara del 23/ 9/2018 CAPO VATICANO - U.S. GIRIFALCO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 33 del 27/09/2018; letto il reclamo con il quale la società U.S. Girifalco ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara ed in subordine la ripetizione sostenendo che è stato omesso di indicare il dirigente accompagnatore ufficiale e in sostituzione il capitano; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Capo Vaticano; rilevato che sulla distinta di gara della società Capo Vaticano non risulta il nominativo del Dirigente accompagnatore ufficiale; che, a seguito di supplemento appositamente richiesto, l’arbitro testualmente precisa “veniva presentata la distinta della società Cap Vaticano, nella quale non veniva riportato il nome del dirigente accompagnatore, in seguito a ciò ho richiesto a chi mi ha presentato la distinta se il capitano svolgesse le funzioni di dirigente accompagnatore e mi è stato confermato”. Al termine della gara ho quindi chiamato il capitano ed il dirigente accompagnatore del Girifalco per firmare il referto di ammoniti, espulsi e sostituzioni che ho allegato nel referto di gara rilevato pertanto , che tale figura è stata svolta dal capitano nº 5 Surace Diego; visto l’art 17 del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa; 2) omologare il risultato della gara acquisito in campo CAPO VATICANO GIRIFALCO : 4 – 1