C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 09/11/2018 – Delibera – Gara del 23/10/2018 POLISPORTIVA MELITESE – BORGO GRECANICO 2015
Gara del 23/10/2018 POLISPORTIVA MELITESE - BORGO GRECANICO 2015
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 52 del 26/10/2018; letto il reclamo fatto pervenire dalla società A.S.D. Borgo Grecanico con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società A.S.D. Polisportiva Melitese, durante lo svolgimento dell'incontro, avrebbe impiegato 4 (quattro) giocatori fuori quota nati nell'anno 1999 e precisamente i calciatori GURNARI Vincenzo (nato il 29/04/1999), BARRECA Domenico (nato il 01/06/1999), BENEDETTO Riccardo Anton (nato il 24/12/1999) e PULITANO Pietro (nato il 12/01/1999) in luogo dei TRE previsti dal regolamento; letti gli atti ufficiali dai quali risulta la società A.S.D. Polisportiva Melitese ha fatto prendere effettivamente parte alla gara in oggetto i calciatori GURNARI Vincenzo n. 7 (nato il 29/04/1999), BARRECA Domenico n. 8 (nato il 01/06/1999), BENEDETTO Riccardo Anton n. 14 (nato il 24/12/1999) e PULITANO Pietro n.12 (nato il 12/01/1999); rilevato, pertanto, che quanto assunto dalla reclamante trova effettivo riscontro negli atti di gara; visto quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n.2 del C.R. Calabria del 03/07/2018 e n. 45 del 17 ottobre 2018 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età; visti gli articoli 17, comma 5 lett. a), e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.; delibera 1) accogliere il reclamo ed infliggere alla società A.S.D. Polisportiva Melitese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società A.S.D. Polisportiva Melitese l'ammenda di € 50,00; 3) non incamerare la relativa tassa reclamo già versata dalla società A.S.D. Borgo Grecanico 2015.