C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 09/11/2018 – Delibera – Gara del 6/11/2018 JUVENILIA ROSETO C.S. – OLYMPIC ROSSANESE 1909

Gara del 6/11/2018 JUVENILIA ROSETO C.S. - OLYMPIC ROSSANESE 1909

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che a fine gara il calciatore LIZZANO Angelo tirava un calcio ad un giocatore avversario e pertanto veniva indicato dall'arbitro per il provvedimento disciplinare tra i calciatori non espulsi da campo; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Lizzano Angelo accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Juvenilia Roseto CS giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società JUVENILIA ROSETO CS la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) infliggere alla società JUVENILIA ROSETO CS l'ammenda di € 50.00; 3) Squalificare per TRE gare effettive il Sig. LIZZANO Angelo (nato i 12/01/2001); 4) Inibire il Sig. Favoino Silvio fino al 07 dicembre 2018 in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Juvenilia Roseto CS.

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