C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 27/11/2018 – Delibera – RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. LAMEZIA SOCCER avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore DEODATO Andrea per TRE gare effettive).

RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. LAMEZIA SOCCER

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore DEODATO Andrea per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Lamezia Soccer impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore Deodato Andrea per aver tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro durante la gara. La reclamante ritiene la sanzione particolarmente eccessiva rispetto ai fatti addebitati al suo tesserato. Il rapporto del direttore di gara riporta con assoluta precisione la frase pronunciata dal Deodato. Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore debba essere riqualificato quale comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e non minaccioso, non integrando la frase addebitata al calciatore alcuna minaccia di un male ingiusto. Pertanto, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DEODATO Andrea a DUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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