C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 27/11/2018 – Delibera – RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per il 03.12.2018; P.Q.M. rinvia per la discussione del reclamo alla seduta del 3 DICEMBRE 2018, ore 16.00, in diversa composizione

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