C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 27/11/2018 – Delibera – RECLAMO n. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore LA CAVA Andrea Benito per CINQUE gare effettive).

 

RECLAMO n. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore LA CAVA Andrea Benito per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Gallico Catona 2018 impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore La Cava Andrea Benito per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale nr.2 durante la gara. La reclamante ritiene la sanzione particolarmente eccessiva rispetto ai fatti addebitati al suo tesserato. I rapporti dell’assistente arbitrale e del direttore di gara riportano con assoluta precisione la frase pronunciata dal La Cava. Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore debba essere riqualificato quale comportamento solo minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale. Pertanto, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LA CAVA Andrea Benito a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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